Art. 5.

1. L'articolo 119 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  119.  -  I  Comuni,  le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I  Comuni,  le  Province,  le Citta' metropolitane e le Regioni hanno
risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri,
in  armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento
della  finanza  pubblica  e  del  sistema  tributario.  Dispongono di
compartecipazioni  al  gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli
di  destinazione,  per  i  territori con minore capacita' fiscale per
abitante.
Le   risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai  commi  precedenti
consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta' metropolitane e alle
Regioni  di  finanziare  integralmente  le  funzioni  pubbliche  loro
attribuite.
Per  promuovere  lo sviluppo economico, la coesione e la solidarieta'
sociale,  per  rimuovere  gli  squilibri  economici  e  sociali,  per
favorire  l'effettivo  esercizio  dei  diritti  della  persona, o per
provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni,
lo  Stato  destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali
in  favore  di  determinati  Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I  Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le Regioni hanno un
proprio   patrimonio,   attribuito   secondo   i   principi  generali
determinati    dalla    legge    dello   Stato.   Possono   ricorrere
all'indebitamento  solo  per  finanziare  spese  di  investimento. E'
esclusa   ogni   garanzia  dello  Stato  sui  prestiti  dagli  stessi
contratti".