Art. 6.

1. L'articolo 120 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  120.  -  La  Regione non puo' istituire dazi di importazione o
esportazione  o  transito  tra le Regioni, ne' adottare provvedimenti
che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone
e  delle cose tra le Regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Il  Governo  puo'  sostituirsi  a  organi delle Regioni, delle Citta'
metropolitane,  delle  Province  e  dei  Comuni  nel  caso di mancato
rispetto  di  norme  e  trattati  internazionali  o  della  normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unita' giuridica
o  dell'unita'  economica  e  in  particolare  la  tutela dei livelli
essenziali  delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo  dai  confini  territoriali dei governi locali. La legge
definisce  le  procedure  atte  a  garantire che i poteri sostitutivi
siano  esercitati  nel rispetto del principio di sussidiarieta' e del
principio di leale collaborazione".