Art. 7.
1. All'articolo 123 della Costituzione e' aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie
locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti
locali".
Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 123 della Costituzione, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 123. - Ciascuna regione ha uno statuto che, in
armonia con la Costituzione, ne determina la forma di
governo e i principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento. Lo statuto regola l'eservizio del diritto di
iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti
amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi
e dei regolamenti regionali.
Lo statuto e' approvato e modificato dal Consigli
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei
suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate
ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non e'
richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario
del Governo. Il Governo della Repubblica puo' promuovere la
questione di legittimita' costituzionale sugli statuti
regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta
giorni dalla loro pubblicazione.
La statuto e' sottoposto a referendum popolare qualora
entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta
un cinquantesimo degli elettorei della regione o un quinto
dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto
sottoposto a referendum non e' promulgato se non e'
approvato dalla maggioranza dei voti validi.
In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio
delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra
la Regione e gli enti locali".