Art. 8.

1. L'articolo 127 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"Art.  127.  -  Il  Governo,  quando  ritenga che una legge regionale
ecceda  la  competenza della Regione, puo' promuovere la questione di
legittimita'  costituzionale  dinanzi alla Corte costituzionale entro
sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
La  Regione,  quando ritenga che una legge o un atto avente valore di
legge  dello  Stato  o  di  un'altra  Regione  leda  la  sua sfera di
competenza,    puo'   promuovere   la   questione   di   legittimita'
costituzionale  dinanzi  alla  Corte  costituzionale  entro  sessanta
giorni  dalla  pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di
legge".