Art. 9.

1.  Al  secondo  comma  dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le
parole:  "Si  puo',  con"  sono inserite le seguenti: "l'approvazione
della  maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
2.  L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125,
l'articolo  128,  l'articolo  129 e l'articolo 130 della Costituzione
sono abrogati.
 
          Note all'art. 9:
              - Il testo dell'art. 132 della Costituzione, cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art. 132. Si puo', con legge costituzionale, sentiti i
          Consigli   regionali,   disporre   la  fusione  di  regioni
          esistenti  o la creazione di nuove regioni con un minimo di
          un  milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
          Consigli  comunali  che rappresentino almeno un terzo delle
          popolazioni  interessate,  e  la proposta sia approvata con
          referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.
              Si  puo',  con  l'approvazione  della maggioranza delle
          popolazioni  della Provincia o delle Province interessate e
          del  Comune  o  dei  Comuni  interessati  espressa mediante
          referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli
          regionali,   consentire  che  province  e  comuni,  che  ne
          facciano   richiesta,  siano  staccati  da  una  regione  e
          aggregati ad un'altra".
              - Il  testo dell'art. 125 della Costituzione cosi' come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
              "Art.  125.  -  Nella  regione sono istituiti organi di
          giustizia    amministrativa   di   primo   grado,   secondo
          l'ordinamento  stabilito da legge della Repubblica. Possono
          istituirsi  sezioni  con  sede  diversa dal capoluogo della
          regione".