Art. 9.
1. Al secondo comma dell'articolo 132 della Costituzione, dopo le
parole: "Si puo', con" sono inserite le seguenti: "l'approvazione
della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province
interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante".
2. L'articolo 115, l'articolo 124, il primo comma dell'articolo 125,
l'articolo 128, l'articolo 129 e l'articolo 130 della Costituzione
sono abrogati.
Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 132 della Costituzione, cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 132. Si puo', con legge costituzionale, sentiti i
Consigli regionali, disporre la fusione di regioni
esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di
un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti
Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle
popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con
referendum dalla maggioranza delle popolazioni interessate.
Si puo', con l'approvazione della maggioranza delle
popolazioni della Provincia o delle Province interessate e
del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante
referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli
regionali, consentire che province e comuni, che ne
facciano richiesta, siano staccati da una regione e
aggregati ad un'altra".
- Il testo dell'art. 125 della Costituzione cosi' come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 125. - Nella regione sono istituiti organi di
giustizia amministrativa di primo grado, secondo
l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono
istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della
regione".