Art. 3 Limiti di applicazione 1. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al limite di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. E' fatto salvo, per il settore della difesa, quanto previsto in ordine ai limiti di applicazione dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni. 2. Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze viene adeguato il limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.