Art. 3
                       Limiti di applicazione

  1.  Per  le  amministrazioni di cui all'articolo 1, le procedure in
economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite fino al
limite  di importo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA. E' fatto
salvo,  per  il  settore  della  difesa, quanto previsto in ordine ai
limiti  di  applicazione  dall'articolo  1,  commi 1 e 2, del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni.
  2.   Nessuna   acquisizione   di   beni   o   servizi  puo'  essere
artificiosamente frazionata.
  3.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze viene
adeguato  il  limite di cui al comma 1 in relazione ai diversi limiti
fissati dalla successiva normativa comunitaria in materia.