Art. 7. Casi particolari 1. Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all'articolo 3, e' altresi' consentito nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, quando cio' sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; c) acquisizioni di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche' a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.