Art. 7.
                          Casi particolari

  1.  Il  ricorso  al  sistema  di  spese  in economia, nei limiti di
importo  di cui all'articolo 3, e' altresi' consentito nelle seguenti
ipotesi:
    a)  risoluzione  di  un  precedente rapporto contrattuale, quando
cio'   sia  ritenuto  necessario  o  conveniente  per  assicurare  la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
    b)  completamento delle prestazioni non previste dal contratto in
corso,  qualora  non  sia  possibile imporne l'esecuzione nell'ambito
dell'oggetto principale del contratto medesimo;
    c)  acquisizioni  di  beni  o  servizi  nella misura strettamente
necessaria,  nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
    d)  eventi  oggettivamente  imprevedibili  ed urgenti, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonche'
a  danno  dell'igiene  e  salute  pubblica  o del patrimonio storico,
artistico e culturale.