Art. 5. Affidamento delle iniziative di importo inferiore a 130.000 DSP 1. Le iniziative di cui all'articolo 2, di importo inferiore a 130.000 DSP, possono essere affidate, in deroga alla disposizione di cui all'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, mediante la procedura negoziata di cui al presente articolo. 2. La procedura di selezione di cui al comma 1 e' resa pubblica con avviso su almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso e' reso altresi' pubblico con inserzione nel sito informatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. L'avviso pubblico di cui al comma 2 contiene: a) l'oggetto della campagna di comunicazione istituzionale ed il relativo importo; b) i requisiti di ammissione e di capacita' economica e finanziaria di cui agli articoli 3 e 4; c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione; d) il termine, non inferiore a quattordici giorni lavorativi, derogabile solo in caso di motivata e comprovata urgenza non dipendente da cause imputabili all'amministrazione, di presentazione delle domande di partecipazione; e) i criteri di selezione, con riferimento ai requisiti di competenza tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, in caso di numero di domande di partecipazione superiore a quindici; f) ogni altra informazione utile per la predisposizione della domanda di partecipazione anche in relazione alle finalita' perseguite dalla campagna di comunicazione. 4. Quando il numero delle domande di partecipazione e' superiore a quindici, la selezione dei concorrenti da invitare e' effettuata sulla base dei requisiti contenuti nell'avviso di cui al comma 3, lettera e). 5. Sono invitati a partecipare alla procedura di selezione almeno tre imprese mediante lettera di invito, contenente: a) l'oggetto della campagna di comunicazione istituzionale ed il relativo importo massimo; b) gli obiettivi, i destinatari, il linguaggio ed il tono della campagna; c) gli strumenti e le modalita' della comunicazione; d) gli obblighi essenziali a carico dell'amministrazione ed in particolare modalita' e termini di pagamento; e) eventuali ulteriori informazioni sull'iniziativa di comunicazione; f) il termine di ricezione delle offerte, non inferiore a venti giorni lavorativi; g) l'ulteriore eventuale documentazione richiesta ai concorrenti; h) le modalita' di presentazione dell'offerta; i) le modalita' di formulazione dell'offerta economica, in modo che essa sia dettagliata; l) il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 6; m) indirizzo, numero di telefono e di fax del servizio cui possono essere richieste le informazioni necessarie alla selezione.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, vedi note alle premesse.