Art. 5.
   Affidamento delle iniziative di importo inferiore a 130.000 DSP

  1. Le  iniziative  di  cui  all'articolo 2,  di importo inferiore a
130.000  DSP, possono essere affidate, in deroga alla disposizione di
cui  all'articolo 6  del  regio  decreto  18 novembre  1923, n. 2440,
mediante la procedura negoziata di cui al presente articolo.
  2. La procedura di selezione di cui al comma 1 e' resa pubblica con
avviso  su  almeno due quotidiani a diffusione nazionale. L'avviso e'
reso  altresi'  pubblico  con  inserzione  nel sito informatico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  3. L'avviso pubblico di cui al comma 2 contiene:
    a) l'oggetto  della campagna di comunicazione istituzionale ed il
relativo importo;
    b) i   requisiti   di  ammissione  e  di  capacita'  economica  e
finanziaria di cui agli articoli 3 e 4;
    c) le modalita' di presentazione delle domande di partecipazione;
    d) il  termine,  non  inferiore  a quattordici giorni lavorativi,
derogabile  solo  in  caso  di  motivata  e  comprovata  urgenza  non
dipendente  da cause imputabili all'amministrazione, di presentazione
delle domande di partecipazione;
    e) i  criteri  di  selezione,  con  riferimento  ai  requisiti di
competenza  tecnica di cui all'articolo 4, comma 1, in caso di numero
di domande di partecipazione superiore a quindici;
    f) ogni  altra  informazione  utile  per la predisposizione della
domanda   di   partecipazione   anche  in  relazione  alle  finalita'
perseguite dalla campagna di comunicazione.
  4. Quando  il numero delle domande di partecipazione e' superiore a
quindici,  la  selezione  dei  concorrenti  da invitare e' effettuata
sulla  base  dei  requisiti  contenuti nell'avviso di cui al comma 3,
lettera e).
  5. Sono  invitati  a partecipare alla procedura di selezione almeno
tre imprese mediante lettera di invito, contenente:
    a) l'oggetto  della campagna di comunicazione istituzionale ed il
relativo importo massimo;
    b) gli  obiettivi,  i destinatari, il linguaggio ed il tono della
campagna;
    c) gli strumenti e le modalita' della comunicazione;
    d) gli  obblighi  essenziali  a carico dell'amministrazione ed in
particolare modalita' e termini di pagamento;
    e) eventuali    ulteriori    informazioni    sull'iniziativa   di
comunicazione;
    f) il  termine  di ricezione delle offerte, non inferiore a venti
giorni lavorativi;
    g) l'ulteriore eventuale documentazione richiesta ai concorrenti;
    h) le modalita' di presentazione dell'offerta;
    i) le  modalita'  di formulazione dell'offerta economica, in modo
che essa sia dettagliata;
    l) il criterio di aggiudicazione di cui all'articolo 6;
    m) indirizzo,  numero  di  telefono  e  di  fax  del servizio cui
possono essere richieste le informazioni necessarie alla selezione.
 
          Nota all'art. 5:
              - Per   il   testo   dell'art.   6  del  regio  decreto
          18 novembre 1923, n. 2440, vedi note alle premesse.