Art. 2.
    Requisiti per lo svolgimento delle attivita' di comunicazione

  1.  L'esercizio  delle attivita' di comunicazione nell'ambito degli
uffici per le relazioni con il pubblico o delle analoghe strutture di
cui  all'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150, fatte salve le
norme vigenti nei diversi ordinamenti che disciplinano l'accesso alle
qualifiche,  e'  subordinato  al  possesso  dei  requisiti  di cui ai
successivi commi 2 e 4.
  2.  Per il personale appartenente a qualifica dirigenziale e per il
personale   appartenente   a   qualifiche   comprese   nell'area   di
inquadramento  C  del contratto collettivo nazionale di lavoro per il
comparto  Ministeri  o  in  aree equivalenti dei contratti collettivi
nazionali  di  lavoro per i comparti di contrattazione riguardanti le
altre   amministrazioni   pubbliche   cui   si  applica  il  presente
regolamento,  e'  richiesto  il  possesso  del  diploma  di laurea in
scienze  della  comunicazione,  del  diploma  di  laurea in relazioni
pubbliche  e  altre  lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, per i
laureati  in  discipline diverse, del titolo di specializzazione o di
perfezionamento  post-laurea  o  di  altri  titoli  post-universitari
rilasciati   in   comunicazione   o  relazioni  pubbliche  e  materie
assimilate   da  universita'  ed  istituti  universitari  pubblici  e
privati,  ovvero  di  master  in  comunicazione  conseguito presso la
Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  e,  se di durata
almeno  equivalente,  presso  il  Formez,  la  Scuola superiore della
pubblica  amministrazione  locale  e  altre  scuole pubbliche nonche'
presso  strutture private aventi i requisiti di cui all'allegato B al
presente regolamento.
  3.  Ai  fini  della  individuazione  dei  titoli  di  studio per le
categorie  di  personale  di  cui al comma 2, e' comunque fatta salva
l'applicazione, secondo criteri di equivalenza, delle disposizioni di
cui  al  regolamento  in materia di autonomia didattica degli atenei,
adottato  ai  sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio
1997,  n.  127,  con  decreto  del  Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
  4. Nessun requisito specifico e' richiesto per il personale diverso
da  quello  di  cui  al  comma 2. Agli uffici per le relazioni con il
pubblico  non  puo'  essere adibito personale appartenente ad aree di
inquadramento  inferiore alla B del contratto collettivo nazionale di
lavoro  per il comparto Ministeri o in aree equivalenti dei contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  per  i  comparti di contrattazione
riguardanti  le  altre  amministrazioni  pubbliche  cui si applica il
presente regolamento.
  5.  Per l'assegnazione all'ufficio per le relazioni con il pubblico
o  strutture analoghe, le amministrazioni prevedono, relativamente al
personale  di  cui  al  comma  4, la frequenza di corsi di formazione
teorico-pratici,  organizzati,  in  relazione  allo specifico profilo
professionale  da  ricoprire, sulla base dei modelli formativi di cui
al successivo articolo 7.
  6.  Ciascuna amministrazione provvede, nell'esercizio della propria
potesta'  regolamentare,  ad  adottare  atti  di organizzazione degli
uffici   per  le  relazioni  con  il  pubblico  in  coerenza  con  le
disposizioni di cui ai precedenti commi.
  7.  Le  disposizioni  del  presente  articolo non si applicano alle
procedure concorsuali gia' avviate alla data di entrata in vigore del
presente regolamento. Il personale assunto per effetto delle suddette
procedure  qualora  non  in possesso dei requisiti di cui al comma 2,
dovra'  svolgere il programma formativo di cui al successivo articolo
6.
 
          Note all'art. 2:
              - Per  il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
          si  vedano  le  note  alle  premesse. Si trascrive il testo
          dell'art. 6:
              "Art.  6.  -  1. In conformita' alla disciplina dettata
          dal  presente  capo e, ove compatibili, in conformita' alle
          norme  degli  articoli  11  e 12  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, e
          relative    disposizioni   attuative,   le   attivita'   di
          informazione   si  realizzano  attraverso  il  portavoce  e
          l'ufficio  stampa  e  quelle  di  comunicazione  attraverso
          l'ufficio   per  le  relazioni  con  il  pubblico,  nonche'
          attraverso  analoghe  strutture  quali gli sportelli per il
          cittadino,    gli    sportelli    unici    della   pubblica
          amministrazione,   gli   sportelli   polifunzionali  e  gli
          sportelli per le imprese.
              2.  Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del
          proprio  ordinamento  degli  uffici  e  del personale e nei
          limiti  delle risorse disponibili, le strutture e i servizi
          finalizzati  alle attivita' di informazione e comunicazione
          e  al  loro  coordinamento,  confermando,  in sede di prima
          applicazione   della   presente   legge,   le  funzioni  di
          comunicazione  e  di  informazione al personale che gia' le
          svolge.".
              - La  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  pubblicata  in
          Gazzetta  Ufficiale  17 maggio  1997,  n.  113, supplemento
          ordinario,   reca:   "Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione  e  di  controllo". Si riporta il testo del comma
          95, dell'art. 17:
              "95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          capo  II  del  titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
              - Il  decreto  del  Ministro  per  l'universita'  e  la
          ricerca  scientifica  3 novembre  1999,  n. 509, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  4 gennaio  2000,  n.  2,  reca:
          "Regolamento    recante   norme   concernenti   l'autonomia
          didattica degli atenei.".