Art. 3.
    Requisiti per lo svolgimento delle attivita' di informazione

  1.  L'esercizio  delle  attivita' di informazione nell'ambito degli
uffici  stampa  di  cui  all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.
150,  e' subordinato, oltre al possesso dei titoli culturali previsti
dai  vigenti  ordinamenti  e  disposizioni contrattuali in materia di
accesso  agli  impieghi  nelle pubbliche amministrazioni, al possesso
del requisito della iscrizione negli elenchi dei professionisti e dei
pubblicisti  dell'albo  nazionale dei giornalisti di cui all'articolo
26  della  legge  3 febbraio 1963, n. 69, per il personale che svolge
funzioni  di  capo  ufficio stampa, ad eccezione del personale di cui
all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni.
  2.  Il requisito dell'iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti
e' altresi' richiesto per il personale che, se l'organizzazione degli
uffici  lo  prevede,  coadiuva  il capo ufficio stampa nell'esercizio
delle   funzioni   istituzionali,  anche  nell'intrattenere  rapporti
diretti  con  la stampa e, in generale, con i media, ad eccezione del
personale  di  cui  all'articolo  16 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
  3.  Nessun  requisito  professionale  specifico e' richiesto per il
personale  addetto  all'ufficio  con  mansioni  non  rientranti nelle
previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 2.
  4.  Le  amministrazioni  che  hanno  istituito  un  ufficio  stampa
provvedono,  nell'ambito  della  potesta'  organizzativa prevista dal
proprio   ordinamento,   ad   adottare  gli  atti  di  organizzazione
dell'ufficio  in  conformita'  alle disposizioni di cui ai precedenti
commi.
 
          Note all'art. 3:
              - Per  il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
          si  vedano  le  note  alle  premesse. Si trascrive il testo
          dell'art. 9:
              "Art.  9.  -  1.  Le  amministrazioni  pubbliche di cui
          all'art.  1,  comma  2,  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di
          un  ufficio  stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria
          indirizzata ai mezzi di informazione di massa.
              2.  Gli  uffici  stampa  sono  costituiti  da personale
          iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
          di    personale   e'   costituita   da   dipendenti   delle
          amministrazioni  pubbliche, anche in posizione di comando o
          fuori   ruolo,   o  da  personale  estraneo  alla  pubblica
          amministrazione  in  possesso  dei  titoli  individuati dal
          regolamento  di cui all'art. 5, utilizzato con le modalita'
          di  cui  all'art.  7,  comma  6,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni, nei
          limiti  delle  risorse  disponibili nei bilanci di ciascuna
          amministrazione per le medesime finalita'.
              3.  L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che
          assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
          base  delle  direttive  impartite  dall'organo  di  vertice
          dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
          informazione,  assicurando il massimo grado di trasparenza,
          chiarezza  e  tempestivita'  delle comunicazioni da fornire
          nelle materie di interesse dell'amministrazione.
              4.  I  coordinatori  e i componenti dell'ufficio stampa
          non  possono  esercitare,  per tutta la durata dei relativi
          incarichi,     attivita'    professionali    nei    settori
          radiotelevisivo,  del  giornalismo,  della  stampa  e delle
          relazioni   pubbliche.  Eventuali  deroghe  possono  essere
          previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
              5.   Negli   uffici   stampa   l'individuazione   e  la
          regolamentazione  dei  profili  professionali sono affidate
          alla  contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
          area    di    contrattazione,    con   l'intervento   delle
          organizzazioni    rappresentative   della   categoria   dei
          giornalisti.  Dall'attuazione del presente comma non devono
          derivare  nuovi  o maggiori  oneri  e  carico della finanza
          pubblica.".
              - La  legge  3 febbraio  1963,  n. 69, pubblicata nella
          Gazzetta   Ufficiale   20 febbraio   1963,   n.  49,  reca:
          "Ordinamento   della   professione   di   giornalista".  Si
          trascrive il testo dell'art. 26:
              "Art. 26. - Presso ogni consiglio dell'ordine regionale
          o  interregionale  e'  istituito l'albo dei giornalisti che
          hanno  la  loro  residenza  nel  territorio  compreso nella
          circoscrizione del consiglio.
              L'albo   e'   ripartito   in  due  elenchi,  l'uno  dei
          professionisti l'altra dei pubblicisti.
              I  giornalisti  che  abbiano la loro abituale residenza
          fuori   del   territorio  della  Repubblica  sono  iscritti
          nell'albo di Roma.".
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,   n.   18,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 febbraio   1967,  n.  44,  supplemento  ordinario  reca:
          "Ordinamento  dell'amministrazione degli affari esteri". Si
          trascrive il testo dell'art. 16:
              "Art.  16.  -  La  carica  di  segretario  generale  e'
          conferita  ad  un  ambasciatore  con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.
              Con  le modalita' indicate nel primo comma del presente
          articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro
          plenipotenziario  le  funzioni di vice segretario generale,
          capo   del   cerimoniale   diplomatico   della  Repubblica,
          direttore  generale  ad  eccezione di quello per gli affari
          amministrativi  di  bilancio  ed  il  patrimonio, ispettore
          generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore
          dell'istituto diplomatico.
              Le  funzioni  di capo di gabinetto sono conferite ad un
          ambasciatore  o  ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di
          vice  capo  del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di
          capo  del  servizio stampa e informazione cui compete anche
          l'incarico  di portavoce del Ministro, di capo del servizio
          del  contenzioso  diplomatico  e  dei trattati, di capo del
          servizio  storico, archivi e documentazione e di capo delle
          unita'  della segreteria generale sono conferite a Ministri
          plenipotenziari.  Per  esigenze  di servizio possono essere
          incaricati   di   presiedere  temporaneamente  ai  predetti
          servizi anche consiglieri di ambasciata.
              Le  funzioni  di  capo  del  servizio  del  contenzioso
          diplomatico  e  dei trattati, di capo del servizio storico,
          archivi  e  documentazione,  nonche'  di  capo dell'ufficio
          legislativo  possono essere temporaneamente conferite ad un
          dipendente  dello  Stato  estraneo  ai  ruoli del Ministero
          degli affari esteri.
              Le  funzioni  di vice direttore generale sono conferite
          ad  un  Ministro  plenipotenziario  in  ciascuna  direzione
          generale.   Per   esigenze   di   servizio  possono  essere
          incaricati  di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
          consiglieri di ambasciata.
              Le  funzioni  di  vice  capo  di  gabinetto,  vice capo
          servizio e di vice direttore dell'istituto diplomatico sono
          conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a
          consigliere d'ambasciata.
              Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari
          diplomatici   di  grado  non  inferiore  a  consigliere  di
          ambasciata.   Per   esigenze  di  servizio  possono  essere
          incaricati  di svolgere temporaneamente tali funzioni anche
          consiglieri di legazione.
              Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari
          diplomatici  con  il  grado  di  consigliere di legazione o
          segretario di legazione.
              Le funzioni di capo della segreteria dei Sottosegretari
          di   Stato  e  dei  direttori  generali  sono  conferite  a
          funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere
          di legazione.
            Gli  incarichi  previsti nei commi terzo, quarto, quinto,
          sesto,   settimo   e  ottavo  del  presente  articolo  sono
          conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.
              Con  il  regolamento  previsto  dall'art. 2 della legge
          28 luglio  1999,  n.  266,  si provvede alla disciplina del
          conferimento  delle  funzioni  indicate  nei  commi quinto,
          settimo,   ottavo   e   nono  del  presente  articolo,  non
          attribuibili a funzionari della carriera diplomatica.".