Art. 4.
          Cittadini degli Stati membri dell'Unione europea

  1.   In   caso  di  affidamento  a  cittadini  degli  Stati  membri
dell'Unione   europea   delle   funzioni   di  comunicazione  di  cui
all'articolo  2 e di informazione di cui all'articolo 3, si applicano
le  disposizioni  di  cui  all'articolo 38,  commi 2 e 3, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, e successive modificazioni ed
integrazioni.
 
          Nota all'art. 4:
              - Per  il  riferimento  al decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165, si vedano le note alle premesse. Si riporta
          il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 38:
              "2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,
          n.  400,  e  successive modificazioni ed integrazioni, sono
          individuati  i  posti  e  le  funzioni per i quali non puo'
          prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana,
          nonche'   i   requisiti   indispensabili   all'accesso  dei
          cittadini di cui al comma 1.
              3.  Nei  casi in cui non sia intervenuta una disciplina
          di  livello  comunitario,  all'equiparazione  dei titoli di
          studio   e   professionali  si  provvede  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
          dei Ministri competenti. Con eguale procedura si stabilisce
          l'equivalenza   tra  i  titoli  accademici  e  di  servizio
          rilevanti  ai  fini  dell'ammissione  al  concorso  e della
          nomina.".