Art. 6
                     Norma di prima applicazione

  1.  In  fase  di  prima  applicazione  del presente regolamento, le
amministrazioni  possono  confermare l'attribuzione delle funzioni di
comunicazione di cui all'articolo 2 e di informazione di cui ai commi
1  e  2  dell'articolo  3  al  personale  dei ruoli organici che gia'
svolgono  tali  funzioni. La conferma puo' essere effettuata anche se
il  predetto  personale e' sfornito dei titoli specifici previsti per
l'accesso,   e,   relativamente   all'esercizio   delle  funzioni  di
informazione,   in   mancanza   del   requisito  professionale  della
iscrizione all'albo nazionale dei giornalisti.
  2.  Le  amministrazioni,  per  la  conferma dell'attribuzione delle
funzioni gia' svolte dal personale in servizio, prevedono, sulla base
dei  modelli  individuati  dal  successivo  articolo 7, l'adozione di
programmi  formativi  nei  limiti  delle  proprie  disponibilita'  di
bilancio, avvalendosi, secondo le norme vigenti, della collaborazione
della  Scuola  superiore della pubblica amministrazione, della Scuola
superiore  delle  pubblica  amministrazione locale, del Formez, degli
istituti   e   delle   scuole   di  formazione  esistenti  presso  le
amministrazioni  stesse, delle universita' ed istituti universitari e
di  altri  soggetti  pubblici e di societa' private specializzate nel
settore.  I  programmi  annuali della Scuola superiore della pubblica
amministrazione  e  del Formez sono conseguentemente adeguati per far
fronte prioritariamente alle esigenze formative previste dal presente
regolamento.
  3.  Le attivita' formative del personale in servizio sono portate a
compimento dalle amministrazioni entro ventiquattro mesi dall'entrata
in vigore del presente regolamento.
  4.  E' esonerato dalla partecipazione al programma di formazione di
cui  al  comma  2  il  personale  in  servizio,  gia' in possesso dei
requisiti  di  cui  agli articoli 2 e 3 o che ha frequentato corsi di
formazione in comunicazione pubblica di durata non inferiore a quelle
previste  dall'allegato  A,  lettera  A),  del  presente regolamento,
organizzati  dalla  Scuola  superiore della pubblica amministrazione,
dal  Formez,  dalla  Scuola  superiore della pubblica amministrazione
locale,  da  universita'  ed  istituti  universitari  e  altre scuole
pubbliche  nonche'  strutture  private  aventi  i  requisiti  di  cui
all'allegato  B al presente regolamento. I moduli formativi, relativi
ai  contenuti  previsti nel percorso didattico di cui all'allegato A,
gia'   erogati   dalle   pubbliche  amministrazioni  potranno  essere
computabili  sul  piano  quantitativo ai fini dell'assolvimento degli
interventi formativi di cui al successivo articolo 7.
  5.   Il  personale  confermato  nell'esercizio  delle  funzioni  di
comunicazione  ed  informazione e' assegnato ad altre funzioni se non
svolge,  nel  termine  di  cui  al  comma  3,  il programma formativo
previsto  in  relazione  alla  tipologia  e al livello della funzione
svolta presso l'amministrazione di appartenenza.