Art. 7. Interventi formativi 1. Le strutture pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'attivita' di formazione ed aggiornamento per il personale gia' in servizio presso gli uffici che si occupano di comunicazione ed informazione, definiscono i programmi formativi secondo quanto previsto nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente regolamento.
Nota all'art. 7: - Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si vedano le note alle premesse. Il testo del comma 2 dell'art. 4, e' riportato in nota all'art. 8.