Art. 7.
                        Interventi formativi

  1.  Le  strutture  pubbliche e private chiamate a svolgere ai sensi
dell'articolo 4,  comma  2,  della  legge  7  giugno  2000,  n.  150,
l'attivita'  di  formazione ed aggiornamento per il personale gia' in
servizio  presso  gli  uffici  che  si  occupano  di comunicazione ed
informazione,   definiscono  i  programmi  formativi  secondo  quanto
previsto   nell'allegato  A  che  costituisce  parte  integrante  del
presente regolamento.
 
          Nota all'art. 7:
              - Per  il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
          si  vedano  le  note  alle  premesse.  Il testo del comma 2
          dell'art. 4, e' riportato in nota all'art. 8.