Art. 8. Strutture private abilitate alle attivita' di formazione 1. Per le attivita' di formazione di cui all'articolo 6 le amministrazioni possono avvalersi, oltre che delle strutture pubbliche della formazione individuate all'articolo 4 della legge 7 giugno 2000, n. 150, anche di strutture private con specifica esperienza e specializzazione nel settore. 2. Le strutture private di cui al comma 1, sono ammesse alla selezione per lo svolgimento delle attivita' di formazione di cui all'articolo 6 previa verifica da parte delle singole amministrazioni della sussistenza dei requisiti minimi individuati nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001 Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 232
Nota all'art. 8: - Per il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150, si vedano le note alle premesse. Si trascrive il testo dell'art. 4: "Art. 4. - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale da adibire alle attivita' di informazione e di comunicazione e programmano la formazione, secondo modelli formativi individuati dal regolamento di cui all'art. 5. 2. Le attivita' di formazione sono svolte dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, dalle scuole specializzate di altre amministrazioni centrali, dalle universita', con particolare riferimento ai corsi di laurea in scienze della comunicazione e materie assimilate, dal Centro di formazione e studi (FORMEZ), nonche' da strutture pubbliche e private con finalita' formative che adottano i modelli di cui al comma 1.".