Art. 8.
      Strutture private abilitate alle attivita' di formazione

  1.  Per  le  attivita'  di  formazione  di  cui  all'articolo  6 le
amministrazioni   possono   avvalersi,   oltre  che  delle  strutture
pubbliche  della  formazione individuate all'articolo 4 della legge 7
giugno  2000,  n.  150,  anche  di  strutture  private  con specifica
esperienza e specializzazione nel settore.
  2.  Le  strutture  private  di  cui  al  comma 1, sono ammesse alla
selezione  per  lo  svolgimento  delle attivita' di formazione di cui
all'articolo 6 previa verifica da parte delle singole amministrazioni
della  sussistenza  dei  requisiti minimi individuati nell'allegato B
che costituisce parte integrante del presente regolamento.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 21 settembre 2001

                               CIAMPI

                                  Berlusconi,      Presidente     del
                                     Consiglio dei Ministri
                                  Frattini,  Ministro per la funzione
                                     pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2001
  Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 232
 
          Nota all'art. 8:
              - Per  il riferimento alla legge 7 giugno 2000, n. 150,
          si  vedano  le  note  alle  premesse. Si trascrive il testo
          dell'art. 4:
              "Art. 4. - 1. Le amministrazioni pubbliche individuano,
          nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, il personale
          da   adibire   alle   attivita'   di   informazione   e  di
          comunicazione  e programmano la formazione, secondo modelli
          formativi individuati dal regolamento di cui all'art. 5.
              2.  Le attivita' di formazione sono svolte dalla Scuola
          superiore   della   pubblica  amministrazione,  secondo  le
          disposizioni  del  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n.
          287,  dalle  scuole  specializzate di altre amministrazioni
          centrali, dalle universita', con particolare riferimento ai
          corsi  di  laurea  in scienze della comunicazione e materie
          assimilate,  dal  Centro  di  formazione  e studi (FORMEZ),
          nonche'  da  strutture  pubbliche  e  private con finalita'
          formative che adottano i modelli di cui al comma 1.".