IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; 
  Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami
di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; 
  Visto il regolamento sugli esami di  Stato  approvato  con  decreto
ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni; 
  Considerata la  necessita'  di  procedere  ad  una  modifica  degli
articoli 8 e 24 del suddetto regolamento; 
  Vista la proposta del Consiglio superiore di sanita'  pervenuta  in
data 13 aprile 2001; 
  Udito il parere  del  Consiglio  universitario  nazionale  espresso
nell'adunanza del 3 maggio 2001; 
  Udito il  parere  del  Consiglio  nazionale  studenti  universitari
espresso nell'adunanza del 18 maggio 2001; 
  Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici
chirurghi e degli odontoiatri in data 24 maggio 2001; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 luglio 2001. 
  Considerato che non si e' ritenuto di attenersi al predetto  parere
esclusivamente per il punto di cui all'articolo 3, comma 2, posto che
la prova selettiva disciplinata dal regolamento  in  oggetto  non  e'
volta al reclutamento di personale amministrativo, ma  ha  natura  di
esame abilitante e che in quanto tale non puo' farsi rientrare  nella
previsione di cui all'articolo 35, comma 3, del  decreto  legislativo
del 30 marzo 2001, n. 165, nonche' per il punto di  cui  all'articolo
4, comma 6, poiche' si e'  ritenuto  che  centocinquanta  minuti  nel
sistema dei quiz a risposta multipla siano  sufficienti  a  garantire
una risposta adeguatamente ponderata; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'articolo 17, comma 3, della  predetta  legge  n.  400  del
1988,  cosi'  come  attestata  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri con nota n. DAGL 1.1.4/31890/4.48.1 dell'8 ottobre 2001. 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1. 
                        Esame di abilitazione 
 
  1.  Agli  esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio   della
professione di medico chirurgo sono ammessi i possessori della laurea
in  medicina  e  chirurgia  conseguita  ai   sensi   dell'ordinamento
previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio 1997, n. 127, e successive  modificazioni  e  i  possessori
della laurea specialistica afferente alla classe n. 46/S in  medicina
e chirurgia. 
  2. L'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova
scritta. 
 
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              - Il  regio  decreto  31 agosto  1933,  n. 1592 prevede
          "Approvazione  del  testo unico delle leggi sull'istruzione
          superiore".
              - La  legge 9 maggio 1989, n. 168 concerne "Istituzione
          del  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
          e tecnologica".
              - La  legge 8 dicembre 1956, n. 1378 concerne "Esami di
          Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni".
              - Il   decreto   ministeriale  9 settembre  1957  reca:
          "Approvazione  del  regolamento  sugli  esami  di  Stato di
          abilitazione all'esercizio delle professioni".
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

          Nota all'art. 1:
              - L'art.  17,  comma  95 della legge 15 maggio 1997, n.
          127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'
          amministrativa   e  dei  procedimenti  di  decisione  e  di
          controllo) prevede:
              "95.  L'ordinamento degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  Il  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382".