Art. 2. 
                              Tirocinio 
 
  1. Alla prova scritta di cui all'articolo 4 si accede  nella  prima
sessione utile dopo il superamento di una prova pratica  a  carattere
continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di  tre
mesi  realizzati,  dopo  il  conseguimento   della   laurea,   presso
policlinici universitari, aziende ospedaliere,  presidii  ospedalieri
di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'articolo  2  del
decreto  legislativo  21  dicembre  1999,  n.  517,  nonche'   presso
l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con  il
Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma  3
dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. 
  2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un  reparto
di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese
presso un medico di medicina generale convenzionato con  il  Servizio
sanitario  nazionale,  ad  integrazione  delle  attivita'   formative
professionalizzanti previste dalla classe  46/S  di  cui  al  decreto
ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001. 
  3. Il tirocinio di cui al comma 1 e' organizzato, ove si svolga  al
di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le
strutture  del  Servizio  sanitario  nazionale,  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e
successive modificazioni, nonche' con gli ordini dei medici chirurghi
e degli odontoiatri provinciali, dalle universita' che assicurano  ai
laureati l'accesso allo stesso fornendo a ciascuno un libretto-diario
conforme ai criteri  indicati  dalla  commissione  nazionale  di  cui
all'articolo 4. Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai  possessori
di laurea conseguita presso l'universita' e  compatibilmente  con  la
capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio,  anche
i possessori di laurea conseguita presso altre universita'. 
  4. La certificazione della frequenza e la valutazione  di  ciascuno
dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilita' e  a  cura
del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della
struttura  frequentata  dal  candidato,  e  del  medico  di  medicina
generale di cui al comma 1, che ne  danno  formale  attestazione  sul
libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con  punteggio
numerico  sulle  capacita'  e  le  attitudini   del   candidato.   La
valutazione  del  tirocinio  e'  effettuata  sulla  base  di  criteri
definiti  dalla  commissione  di  cui  all'articolo  4   e   comporta
l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti,  trenta  per
ogni periodo. 
  5. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno
sessanta punti con un minimo di 18/30 per  ciascun  periodo,  non  e'
ammesso alla prova scritta, salva  la  possibilita'  di  ripetere  il
tirocinio clinico. Ove  il  candidato  stesso  non  superi  la  prova
scritta, puo' presentarsi alla  successiva  sessione  conservando  il
punteggio acquisito  nel  tirocinio.  Qualora  non  superi  la  prova
scritta  nemmeno  nella  sessione  immediatamente  successiva,   deve
ripetere  entrambe  le  prove.  Qualora  il   candidato   non   possa
partecipare alla prima  sessione  utile  dopo  il  completamento  del
tirocinio per motivi  personali  gravi  e  documentati,  conserva  il
punteggio  acquisito  nel  tirocinio  stesso  per  l'ammissione  alla
sessione immediatamente successiva. 
 
          Note all'art. 2:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo   21 dicembre  1999,  n.  517  (Disciplina  dei
          rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed universita', a
          norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419):
              "Art.  2. - 1. La collaborazione fra Servizio sanitario
          nazionale e universita', si realizza, salvo quanto previsto
          ai  commi  4,  ultimo  periodo,  e  5,  attraverso  aziende
          ospedaliero-universitarie,   aventi  autonoma  personalita'
          giuridica,  le  quali  perseguono  le  finalita'  di cui al
          presente articolo.
              2.   Per   un   periodo  transitorio  di  quattro  anni
          dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, le aziende
          ospedaliero-universitarie    si    articolano,    in    via
          sperimentale, in due tipologie organizzative:
                a) aziende  ospedaliere  costituite  in  seguito alla
          trasformazione  dei  policlinici  universitari  a  gestione
          diretta,   denominate   aziende  ospedaliere  universitarie
          integrate con il Servizio sanitario nazionale;
                b) aziende     ospedaliere     costituite    mediante
          trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la
          prevalenza  del  corso  di  laurea in medicina e chirurgia,
          anche operanti in strutture di pertinenza dell'universita',
          denominate aziende ospedaliere integrate con l'universita'.
              3.  Al termine del quadriennio di sperimentazione, alle
          aziende di cui al comma 1 si applica la disciplina prevista
          dal  presente  decreto, salvo gli adattamenti necessari, in
          base   anche   ai   risultati  della  sperimentazione,  per
          pervenire   al   modello   aziendale   unico   di   azienda
          ospedaliero-universitaria.  Gli  eventuali adattamenti sono
          definiti  con  atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
          sensi  dell'art.  8  della  legge  15 marzo 1997, n. 59, su
          proposta  dei  Ministri  della  sanita' e dell'universita',
          della  ricerca scientifica e tecnologica e, ove necessario,
          con apposito provvedimento legislativo.
              4.  Per  le  attivita'  assistenziali  essenziali  allo
          svolgimento  delle funzioni istituzionali di didattica e di
          ricerca  dell'universita'  di  cui all'art. 1, la regione e
          l'universita'   individuano,  in  conformita'  alle  scelte
          definite   dal  Piano  sanitario  regionale,  l'azienda  di
          riferimento  di  cui  ai  commi  1  e  2. Tali aziende sono
          caratterizzate  da  unitarieta'  strutturale  e  logistica.
          Qualora  nell'azienda  di riferimento non siano disponibili
          specifiche  strutture essenziali per l'attivita' didattica,
          l'universita'  concorda  con  la  regione,  nell'ambito dei
          protocolli  di  intesa,  l'utilizzazione di altre strutture
          pubbliche.
              5.  Le  universita' concordano altresi' con la regione,
          nell'ambito   dei   protocolli   d'intesa,  ogni  eventuale
          utilizzazione,   tramite   l'azienda   di  riferimento,  di
          specifiche  strutture  assistenziali  private, purche' gia'
          accreditate  e  qualora  non  siano  disponibili  strutture
          nell'azienda  di  riferimento  e, in via subordinata, nelle
          altre strutture pubbliche di cui al comma 4.
              6. Le aziende di cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito
          della  programmazione  sanitaria  nazionale  e  regionale e
          concorrono  entrambe  sia al raggiungimento degli obiettivi
          di   quest'ultima,   sia  alla  realizzazione  dei  compiti
          istituzionali     dell'universita',    in    considerazione
          dell'apporto   reciproco   tra  le  funzioni  del  Servizio
          sanitario  nazionale  e  quelle  svolte  dalle  facolta' di
          medicina  e  chirurgia.  Le  attivita' assistenziali svolte
          perseguono  l'efficace  e  sinergica  integrazione  con  le
          funzioni  istituzionali  dell'universita',  sulla  base dei
          principi   e   delle   modalita'   proprie   dell'attivita'
          assistenziale  del Servizio sanitario nazionale, secondo le
          specificazioni definite nel presente decreto.
              7.  Le  aziende ospedaliere integrate con l'universita'
          di  cui  al comma 2, lettera b), sono costituite secondo il
          procedimento  previsto  nell'art. 4 del decreto legislativo
          30 dicembre  1992,  n.  502  e successive modificazioni; la
          proposta regionale e' formulata d'intesa con l'universita'.
          Le  modalita'  organizzative  e  gestionali di tali aziende
          sono disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 1992,
          n.  502,  e  successive  modificazioni, salve le specifiche
          disposizioni contenute nel presente decreto.
              8.  Le  aziende ospedaliere universitarie integrate con
          il  Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2, lettera
          a)  sono  costituite,  con autonoma personalita' giuridica,
          dall'universita',  d'intesa  con  la  regione,  ed  operano
          secondo  modalita'  organizzative  e gestionali determinate
          dall'azienda  in  analogia alle disposizioni degli articoli
          3,  3-bis,  3-ter  e  4 del decreto legislativo 30 dicembre
          1992,   n.   502,  e  successive  modificazioni,  salve  le
          specifiche disposizioni contenute nel presente decreto.
              9.  Alle aziende di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli
          articoli  8-bis,  8-ter  e 8-quater del decreto legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, salvo
          quanto previsto dal presente decreto.
              10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni."
              - Si  trascrive  il  comma  3  dell'art. 27 del decreto
          legislativo   17 agosto  1999,  n.  368  (Attuazione  della
          direttiva  93/16/CEE  in materia di libera circolazione dei
          medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei loro diplomi,
          certificati  ed  altri  titoli  e delle direttive 97/50/CE,
          98/21/CE,  98/63/CE  e 99/46/CE che modificano la direttiva
          93/16/CEE):
              "3. I tutori di cui all'art. 26 sono medici di medicina
          generale  convenzionati con il Servizio sanitario nazionale
          con   un'anzianita'  di  almeno  dieci  anni  di  attivita'
          convenzionale  con il Servizio sanitario nazionale, nonche'
          possedere  la  titolarita'  di un numero di assistiti nella
          misura  almeno  pari  alla  meta'  del  massimale vigente e
          operare  in  uno  studio professionale accreditato ai sensi
          dell'art.  26,  comma  3. I medici che svolgono la funzione
          docente  o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un
          elenco regionale all'uopo istituito".
              - Il  decreto  ministeriale 28 novembre 2000 pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 18 del
          23 gennaio  2001 prevede "Determinazione delle classi delle
          lauree universitarie specialistiche".
              - L'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
          502  e  successive modificazioni (Riordino della disciplina
          in  materia  sanitaria  a  norma  dell'art.  1  della legge
          23 ottobre 1992, n. 421 ) recita:
              "Art.  6  (Riapertura  Servizio  sanitario nazionale ed
          universita).  -  1.  (Comma  abrogato  dall'art. 1, decreto
          legislativo 21 dicembre 1999, n. 517).
              2.  Per  soddisfare le specifiche esigenze del Servizio
          sanitario   nazionale,   connesse   alla  formazione  degli
          specializzandi  e  all'accesso  ai  ruoli  dirigenziali del
          Servizio  sanitario  nazionale, le universita' e le regioni
          stipulano  specifici  protocolli di intesa per disciplinare
          le  modalita' della reciproca collaborazione. I rapporti in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
          unita'  sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a
          carattere   scientifico   e  gli  istituti  zooprofilattici
          sperimentali.  Ferma  restando  la  disciplina  di  cui  al
          decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, sulla formazione
          specialistica,  nelle  scuole  di specializzazione attivate
          presso  le  predette  strutture  sanitarie  in possesso dei
          requisiti di idoneita' di cui all'art. 7 del citato decreto
          legislativo  n.  257/1991,  la  titolarita'  dei  corsi  di
          insegnamento     previsti     dall'ordinamento    didattico
          universitario  e'  affidata  ai  dirigenti  delle strutture
          presso   le  quali  si  svolge  la  formazione  stessa,  in
          conformita'  ai  protocolli  d'intesa di cui al comma 1. Ai
          fini  della  programmazione del numero degli specialisti da
          formare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 2 del
          decreto  legislativo  8 agosto  1991, n. 257, tenendo anche
          conto   delle   esigenze   conseguenti   alle  disposizioni
          sull'accesso alla dirigenza di cui all'art. 15 del presente
          decreto.  Il  diploma di specializzazione conseguito presso
          le  predette  scuole  e'  rilasciato  a firma del direttore
          della  scuola  e  del  rettore dell'universita' competente.
          Sulla  base  delle  esigenze di formazione e di prestazioni
          rilevate dalla programmazione regionale, analoghe modalita'
          per  l'istituzione  dei  corsi  di specializzazione possono
          essere  previste  per  i  presidi  ospedalieri delle unita'
          sanitarie  locali,  le  cui strutture siano in possesso dei
          requisiti  di  idoneita'  previsti  dall'art. 7 del decreto
          legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
              3.  A  norma  dell'art.  1,  lettera  o),  della  legge
          23 ottobre  1992,  n.  421,  la  formazione  del personale.
          sanitario  infermieristico,  tecnico e della riabilitazione
          avviene  in  sede ospedaliera ovvero presso altre strutture
          del  Servizio  sanitario  nazionale  e  istituzioni private
          accreditate.  I  requisiti  di idoneita' e l'accreditamento
          delle  strutture sono disciplinati con decreto del Ministro
          dell'universita'  e della ricerca scientifica e tecnologica
          d'intesa  con  il Ministro della sanita'. Il Ministro della
          sanita'   individua   con   proprio   decreto   le   figure
          professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo
          ordinamento  didattico  e'  definito,  ai sensi dell'art. 9
          della  legge  19 novembre  1990,  n.  341,  con decreto del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica  emanato  di  concerto  con  il  Ministro della
          sanita'.  Per  tali  finalita'  le regioni e le universita'
          attivano  appositi  protocolli di intesa per l'espletamento
          dei  corsi  di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990,
          n.  341.  La titolarita' dei corsi di insegnamento previsti
          dall'ordinamento  didattico  universitario  e'  affidata di
          norma  a  personale  del  ruolo  sanitario dipendente dalle
          strutture  presso  le quali si svolge la formazione stessa,
          in   possesso   dei   requisiti  previsti.  I  rapporti  in
          attuazione delle predette intese sono regolati con appositi
          accordi  tra  le  universita',  le  aziende ospedaliere, le
          unita' sanitarie locali, le istituzioni pubbliche e private
          accreditate  e  gli istituti di ricovero e cura a carattere
          scientifico.  I  diplomi conseguiti sono rilasciati a firma
          del  responsabile  del corso e del rettore dell'universita'
          competente.  L'esame  finale,  che  consiste  in  una prova
          scritta  ed  in  una  prova  pratica, abilita all'esercizio
          professionale.  Nelle commissioni di esame e' assicurata la
          presenza  di  rappresentanti dei collegi professionali, ove
          costituiti.   I   corsi  di  studio  relativi  alle  figure
          professionali  individuate ai sensi del presente articolo e
          previsti  dal  precedente  ordinamento  che non siano stati
          riordinati   ai   sensi  del  citato  art.  9  della  legge
          19 novembre  1990,  n. 341, sono soppressi entro due anni a
          decorrere  dal  1  gennaio  1994,  garantendo, comunque, il
          completamento  degli  studi  agli studenti che si iscrivono
          entro  il  predetto  termine  al  primo  anno  di  corso. A
          decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
          decreto, per l'accesso alle scuole ed ai corsi disciplinati
          dal  precedente  ordinamento  e'  in ogni caso richiesto il
          possesso  di  un  diploma di scuola secondaria superiore di
          secondo  grado  di  durata  quinquennale. Alle scuole ed ai
          corsi  disciplinati  dal  precedente  ordinamento  e per il
          predetto  periodo  temporale possono accedere gli aspiranti
          che  abbiano superato il primo biennio di scuola secondaria
          superiore  per i posti che non dovessero essere coperti dai
          soggetti  in  possesso  del  diploma  di  scuola secondaria
          superiore d secondo grado.
              4.  In caso di mancata stipula dei protocolli di intesa
          di  cui al presente articolo, entro centoventi giorni dalla
          costituzione  delle  nuove  unita' sanitarie locali e delle
          aziende  ospedaliere,  previa  diffida,  gli  accordi  sono
          approvati  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri su
          proposta  dei  Ministri  della sanita' e dell'universita' e
          della ricerca scientifica e tecnologica.
              5.   Nelle  strutture  delle  facolta'  di  medicina  e
          chirurgia  il  personale  laureato medico ed odontoiatra di
          ruolo, in servizio alla data del 31 ottobre 1992, dell'area
          tecnico-scientifica  e  socio-sanitaria,  svolge  anche  le
          funzioni  assistenziali.  In  tal  senso  e'  modificato il
          contenuto  delle attribuzioni dei profili del collaboratore
          e  del  funzionario tecnico socio-sanitario in possesso del
          diploma   di   laurea   in   medicina  e  chirurgia  ed  in
          odontoiatria. E' fatto divieto alle universita' di assumere
          nei  profili indicati i laureati in medicina e chirurgia ed
          in odontoiatria.