Art. 3. Sedi della prova scritta e nomina delle commissioni presso le universita' 1. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Presso ciascuna sede, con decreto del rettore, e' nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarita' dell'espletamento delle prove d'esame, ivi compresa l'identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonche' la vigilanza e la verbalizzazione. Tale commissione non ha compiti valutativi, ed espleta altresi' le operazioni di cui all'articolo 5; essa e' costituita da almeno un componente ogni trenta candidati ed e' composta da non meno di quattro membri di cui almeno due docenti della facolta' di medicina e due medici indicati dall'ordine dei medici chirurghi della provincia ove ha sede l'ateneo. Con lo stesso decreto il rettore nomina il presidente della commissione ed il responsabile del procedimento, e definisce le modalita' di funzionamento della commissione. 2. La prova scritta di cui al presente decreto e' organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze dei candidati in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17.
Nota all'art. 3: - La legge 5 febbraio 1992, n. 104 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, s.o., cosi' come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17 (Integrazione e modifica della legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate)".