Art. 4. 
                            Prova scritta 
 
  1. La commissione nazionale per la prova scritta  e'  nominata  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, rimane in carica tre anni ed e' composta, tenendo  conto  di
quanto previsto dall'articolo 57, comma 1,  lettera  a)  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da otto  membri  iscritti  da  non
meno di dieci anni nell'albo dei medici chirurghi, di cui: 
    a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno  scelto
da una  rosa  di  nominativi  proposti  dal  Consiglio  universitario
nazionale e uno scelto da una  rosa  proposta  dalla  conferenza  dei
rettori delle universita' italiane su  indicazioni  della  conferenza
dei presidi della facolta' di medicina; 
    b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui
uno  scelto  da  una  rosa  di  nominativi  proposti  dal   Consiglio
universitario nazionale e uno  scelto  da  una  rosa  proposta  dalla
conferenza dei rettori  delle  universita'  italiane  su  indicazione
della conferenza dei presidi della facolta' di medicina; 
    c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale
dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri. 
  2. Il presidente della commissione e' nominato con  il  decreto  di
cui al comma 1 tra i componenti di cui al comma  1,  lettera  a).  La
commissione delibera a  maggioranza  dei  componenti  e  in  caso  di
parita' di voto prevale il voto del presidente. 
  3.  La  prova  scritta  tiene  conto  degli   obiettivi   formativi
qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S di cui  al  decreto
ministeriale 28 novembre 2001, pubblicato nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001  e  si  svolge  due
volte l'anno; essa e' suddivisa in due parti dirette  rispettivamente
a valutare: 
    a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro  successiva
applicazione professionale, con particolare  riguardo  ai  meccanismi
fisiopatologici  e  alle  conoscenze  riguardanti  la   clinica,   la
prevenzione e la terapia; 
    b)  le  capacita'  del  candidato  nell'applicare  le  conoscenze
biomediche e cliniche alla pratica medica e nel  risolvere  questioni
di deontologia professionale e di  etica  medica.  La  prova  include
anche una serie di domande  riguardanti  problemi  clinici  afferenti
alle  aree  della  medicina  e  della  chirurgia,  e  delle  relative
specialita', della pediatria, dell'ostetricia  e  ginecologia,  della
diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanita' pubblica. 
  4. La commissione predispone almeno cinquemila quesiti  a  risposta
multipla, per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma
3, lettera a), e per il 50 per cento relativi agli argomenti  di  cui
al comma 3, lettera b), prevedendo cinque possibili risposte, di  cui
una sola esatta, individuata dalla commissione stessa.  Il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  cura  la  tenuta
dell'archivio  dei  quesiti  e  ne  assicura  la  pubblicita'  almeno
sessanta giorni prima della data fissata per  la  prova  scritta.  Da
questo archivio vengono estratti,  con  procedura  automatizzata  che
garantisca la totale segretezza  della  prova,  novanta  quesiti  per
ciascuna parte della prova stessa, ripartiti tra le  materie  di  cui
alle lettere a) e b) del precedente comma 3.  Il  Ministero  provvede
alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi  delle
prove  d'esame,  mediante  l'utilizzo  di  mezzi  informatizzati  che
garantiscano la totale segretezza  del  contenuto  delle  prove.  Con
decreto del dirigente responsabile del servizio  competente,  sentita
l'autorita' per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni  e  nel
rispetto del decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  novembre
1997, n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le  modalita'
tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei. 
  5. Le due parti della prova d'esame  si  svolgono  in  sequenza  in
un'unica giornata. Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione
dei novanta quesiti a risposta multipla estratti  dall'archivio  come
previsto al comma 4. 
  6.  Ciascuna  prova  scritta  si  svolge  contemporaneamente  nelle
diverse sedi individuate ai  sensi  dell'articolo  3,  con  contenuto
identico in tutto il territorio nazionale. 
  7. Dall'inizio di ciascuna parte della prova i  candidati  hanno  a
disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima
mediante lettura elettronica degli elaborati.  La  valutazione  della
prova scritta consistente in quesiti a  risposta  multipla  determina
l'attribuzione di un punteggio di piu' 1 per ogni risposta esatta, di
0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata. 
  8. Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonche' per la
correzione   degli   elaborati,   il    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'   avvalersi   di   consorzi
interuniversitari che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a
garantire la tempestivita' di consegna dei quesiti  agli  atenei,  la
totale  segretezza  del  contenuto  delle  prove  e  l'anonimato  dei
candidati in sede di correzione degli elaborati. 
  9. La prova si intende superata se il candidato consegue almeno  60
punti in ciascuna delle due parti di essa. 
  10. Durante lo svolgimento della  prova  i  candidati  non  possono
comunicare tra loro ne' con estranei, ne'  possono  consultare  alcun
testo,   pena   l'esclusione   dall'esame.   E'   altresi'    vietata
l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili  e  di  altri
strumenti di comunicazione. 
  11. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente  revisionato  ed
incrementato con ulteriori 400 quesiti. 
 
          Note all'art. 4:
              - Si riporta il testo dell'art. 57, comma 1, lettera a)
          del  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  (Norme
          generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
          amministrazioni pubbliche):
              "1.  Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire
          pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per l'accesso al
          lavoro ed il trattamento sul lavoro:
                a) riservano     alle     donne,    salva    motivata
          impossibilita',  almeno  un  terzo  dei posti di componente
          delle  commissioni di concorso, fermo restando il principio
          di cui all'art. 35, comma 3, lettera e)".
              - Per  il  titolo  del decreto ministeriale 28 novembre
          2001 si veda la nota all'art. 2.
              - Il   decreto   del  Presidente  della  Repubblica  10
          novembre  1997,  n.  513 e successive modificazioni prevede
          "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione,
          l'archiviazione   e   la   trasmissione  di  documenti  con
          strumenti  informatici  e telematici, a norma dell'art. 15,
          comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59".