Art. 5. Valutazione delle prove e voto finale 1. La commissione di cui all'articolo 3 attribuisce ad ogni singolo candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta, e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al rettore immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni. 2. Il rettore dell'universita' presso cui si svolgono gli esami cura che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle universita' che hanno loro rilasciate le lauree.