Art. 5. 
                Valutazione delle prove e voto finale 
 
  1. La commissione di cui all'articolo 3 attribuisce ad ogni singolo
candidato un voto  finale  che  consiste  nella  somma  dei  punteggi
conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta,
e redige un elenco finale degli  idonei  da  trasmettere  al  rettore
immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni. 
  2. Il rettore dell'universita' presso cui  si  svolgono  gli  esami
cura  che  sia  data  comunicazione  dei   risultati   favorevoli   o
sfavorevoli degli esami dei singoli candidati  alle  universita'  che
hanno loro rilasciate le lauree.