Art. 7. Abrogazioni e disapplicazione 1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma primo, lettera c), e all'articolo 24 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche. 2. Non si applicano agli esami di Stato disciplinati dal presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 7 ad eccezione dell'ottavo comma, all'articolo 8, secondo, terzo, quarto e quinto comma, all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 ad eccezione del quinto, sesto, nono e decimo comma, all'articolo 12, all'articolo 13, all'articolo 14, all'articolo 15, all'articolo 19 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche. 3. A coloro che sostengono gli esami di Stato disciplinati dal presente decreto, e che siano in possesso della laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe n. 46/S, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, primo comma, lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.
Note all'art. 7: - L'art. 2, quarto e quinto comma, l'art. 7 ad eccezione dell'ottavo comma, l'art. 8, secondo, terzo, quarto e quinto comma, l'art. 9, l'art. 10, l'art. 11 ad eccezione del quinto, sesto, nono e decimo comma, l'art. 12, l'art. 13, l'art. 14, l'art. 15 e l'art. 19 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche si riferiscono alla ubicazione, costituzione, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e alle prove degli esami di Stato per la professione di medico chirurgo. - Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 6, primo comma, lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche: "Art. 4. - Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la clinica medica, la clinica chirurgica e la clinica ostetrico-ginecologica prescritto dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652". "Art. 6. - Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a presentare domanda in carta legale da lire 100, diretta al presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza propria e della famiglia e unendo i seguenti documenti: a) - d) (omissis); e) quanto trattisi di esami di Stato per le professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un certificato dell'universita', attestante il compimento del prescritto tirocinio pratico".