Art. 11.
Norme relative alle province autonome di Trento e Bolzano
In relazione a quanto disposto dall'articolo 49 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, ai fini della utilizzazione dei
finanziamenti assegnati dal presente decreto a favore delle province
autonome di Trento e Bolzano resta ferma l'applicazione delle
disposizioni stabilite dall'articolo 5 della legge 30 novembre 1989,
n. 386 e dall'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268.
Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' riportato nelle note all'art. 9.
- L'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e' il
seguente:
"Art. 5. - 1. Le province autonome partecipano alla
ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire
livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il
territorio nazionale, secondo criteri e le modalita' per
gli stessi previsti.
2. I finanziamenti recati da qualunque altra
disposizione di legge statale, in cui sia previsto il
riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati
alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle
stesse per essere utilizzati, secondo normative
provinciali, nell'ambito del corrispondente settore, con
riscontro nei conti consuntivi delle rispettive province.
3. Per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti
di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento
previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi
all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto".
- La legge 30 novembre 1989, n. 386, reca "Norme per il
coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto
Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con
la riforma tributaria".
- L'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e
provinciale), e' il seguente:
"Art. 12. - 1. Le disposizioni in ordine alle procedure
ed alla destinazione dei fondi di cui all'art. 5 della
legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con
riferimento alle leggi statali di intervento previste,
anche se le stesse non sono espressamente richiamate.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, non concernono
l'attribuzione o la ripartizione di fondi statali a favore
della provincia per scopi determinati dalle leggi statali.
A detti fondi continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui all'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.
386.
3. In caso di assegnazione di finanziamenti ai sensi
dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386,
i relativi stanziamenti di spesa sono comunque iscritti nel
bilancio provinciale nella misura necessaria per far fronte
rispettivamente agli impegni ed ai pagamenti previsti per
l'esercizio in corso, salvo l'obbligo di compensare gli
eventuali minori stanziamenti rispetto alle assegnazioni
con maggiori stanziamenti negli esercizi successivi.
4. Le somme assegnate ai sensi dell'art. 5, comma 2,
della legge 30 novembre 1989, n. 386, sono erogate in una o
piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro
adempimento".