Art. 12.
Disposizioni finali
1. Agli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati previsti dal Programma nazionale si applicano le
definizioni, i limiti di accettabilita', i criteri, le procedure e le
modalita' stabiliti nel regolamento di cui al decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471.
2. Con la medesima procedura di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge n. 426/1998 si provvede all'integrazione del programma allegato
al presente decreto.
3. Con successivi decreti si provvedera' al trasferimento delle
risorse alle regioni o alla contabilita' speciale dei commissari
delegati per l'emergenza rifiuti nonche' all'ulteriore ripartizione
delle risorse disponibili.
4. Sono fatti salvi i poteri attribuiti ai commissari delegati
dalle ordinanze di protezione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 18 settembre 2001
Il Ministro: Matteoli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2001
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 5, foglio n. 296