Art. 2.
Contenuti del programma nazionale
1. Il programma nazionale provvede alla:
a) individuazione degli interventi di interesse nazionale
relativi a siti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1,
comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 e all'articolo 114,
commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) definizione degli interventi prioritari;
c) determinazione dei criteri per l'individuazione dei soggetti
beneficiari;
d) determinazione dei criteri di finanziamento dei singoli
interventi e delle modalita' di trasferimento delle risorse;
e) disciplina delle modalita' per il monitoraggio e il controllo
sull'attuazione degli interventi;
f) determinazione dei presupposti e delle procedure per la revoca
dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi comunque
disponibili, nel rispetto dell'originaria allocazione regionale delle
risorse medesime;
g) individuazione delle fonti di finanziamento;
h) prima ripartizione delle risorse disponibili per gli
interventi prioritari.