Art. 3.
Interventi di interesse nazionale
1. Gli interventi di interesse nazionale, per i quali il presente
programma disciplina e prevede il concorso pubblico, sono quelli di
messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza
permanente e di ripristino ambientale, relativi ai seguenti siti:
a) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 1,
comma 4, della legge n. 426/1998, come precisati nella tabella
riportata nell'allegato A e nelle schede descrittive dell'allegato B;
b) i siti di interesse nazionale individuati dall'articolo 114,
commi 24 e 25 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quali risultano
elencati nell'allegato C, e meglio descritti nelle apposite schede
riportate nell'allegato D;
c) i siti di interesse nazionale individuati dal presente
programma sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 18, comma 1,
lettera n) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e
dall'articolo 15 del decreto ministeriale n. 471/1999, quali
risultano elencati nell'allegato E, e meglio descritti dalle apposite
schede riportate nell'allegato F.
2. I siti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono perimetrati
con la procedura di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n.
426/1998.
Note all'art. 3:
- Il comma 4 dell'art. 1 della legge n. 426/1998 e'
riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 114 commi 24 e 25 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 e' riportato nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 18, comma 1, lettera n) del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e' riportato
nelle note alle premesse.
- L'art. 15 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalita'
per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
successivemodificazioni e integrazioni), e' il seguente:
"Art. 15 (Interventi di interesse nazionale). - 1. Gli
interventi di interesse nazionale sono individuabili in
relazione alle caratteristiche del sito inquinato, alle
quantita' e pericolosita' degli inquinanti presenti nel
sito medesimo, al rilievo dell'impatto sull'ambiente
circostante al sito inquinato in termini di rischio
sanitario ed ecologico nonche' di pregiudizio per i beni
culturali ed ambientali secondo i seguenti principi e
criteri direttivi, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera
n), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22:
a) la bonifica riguardi aree e territori, compresi i
corpi idrici, di particolare pregio ambientale;
b) la bonifica riguardi aree e territori tutelati ai
sensi del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito,
con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva
dall'inquinamento risulti particolarmente elevato in
ragione della densita' della popolazione o dell'estensione
dell'area interessata;
d) l'impatto socioeconomico causato dall'inquinamento
dell'area sia rilevante;
e) l'inquinamento costituisca un rischio per i beni
di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;
f) la bonifica riguardi siti compresi nel territorio
di piu' regioni.
2. Il responsabile presenta al Ministero dell'ambiente
il piano di caratterizzazione, il progetto preliminare e il
progetto definitivo predisposti secondo i criteri generali
stabiliti dall'allegato 4, nei termini e secondo le
modalita' di cui all'art. 10, comunicando, altresi', le
informazioni relative agli interventi di messa in sicurezza
adottati ai sensi dell'art. 7 o dell'art. 8. Nel caso in
cui il responsabile non provveda o non sia individuabile e
non provveda il proprietario del sito inquinato ne' altro
soggetto interessato, i progetti sono predisposti dal
Ministero dell'ambiente, che si avvale dell'A.N.P.A,
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'E.N.E.A.
3. Per l'istruttoria tecnica degli elaborati
progettuali di cui al comma 2 il Ministero dell'ambiente si
avvale dell'A.N.P.A., delle A.R.P.A delle regioni
interessate e dell'Istituto superiore di sanita'.
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanita', d'intesa con la regione territorialmente
competente, approva il progetto definitivo, tenendo conto
delle conclusioni dell'istruttoria tecnica e autorizza la
realizzazione dei relativi interventi.
5. Qualora gli interventi di bonifica e ripristino
ambientale prevedano la realizzazione di opere sottoposte a
procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi
della normativa vigente, l'approvazione di cui al comma 4
e' subordinata all'acquisizione della relativa pronuncia di
compatibilita'. In tali casi i termini previsti dal
presente decreto sono sospesi sino alla conclusione della
procedura di valutazione di impatto ambientale.
6. L'autorizzazione del progetto definitivo produce gli
effetti di cui all'art. 10, comma 10".