Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Il concorso pubblico, nella realizzazione degli interventi di
messa in sicurezza, di caratterizzazione, di bonifica e ripristino
ambientale, e' ammesso nei confronti dei seguenti soggetti
beneficiari, alle condizioni rispettivamente indicate:
a) pubbliche amministrazioni, per interventi aventi ad oggetto aree o
beni pubblici;
b) pubbliche amministrazioni, per interventi in danno aventi ad
oggetto beni privati, effettuati nel caso in cui il responsabile
non provveda o non sia individuabile e non provveda nessun altro
soggetto interessato;
c) soggetti privati titolari di diritti reali su beni immobili sui
quali insistano manufatti ad uso residenziale, a condizione che la
costruzione dei predetti manufatti o il cambio di destinazione
d'uso siano avvenuti anteriormente all'entrata in vigore del
decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, e risultino comunque
conformi alla vigente normativa urbanistica ed edilizia;
d) soggetti privati titolari di diritti reali su immobili destinati
ad uso diverso da quello residenziale.
2. Non possono in ogni caso beneficiare del contributo pubblico di
cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni:
a) i soggetti privati che, in relazione a siti inquinati in data
anteriore all'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto
ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471, risultino a qualsiasi titolo
responsabili di atti e fatti costituenti illecito penale o
amministrativo posti in essere in violazione di norme di tutela
ambientale che abbiano cagionato danno ambientale, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonche' gli
altri soggetti privati responsabili dell'inquinamento,
verificatosi prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471, e non integrante la fattispecie illecita
di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che non
abbiano posto in essere gli interventi e le iniziative previsti
dall'articolo 9, commi 1, 2 e 3 del decreto ministeriale anzi
detto;
b) i soggetti privati che si siano resi, a qualunque titolo, per atti
inter vivos, acquirenti o cessionari, in data successiva
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n.
471, di diritti reali o personali d'uso relativamente alle aree
inquinate.
3. Le ipotesi di esclusione di cui alle precedenti lettere a) e b)
del comma 2 si estendono altresi' alle persone giuridiche che si
trovino in una delle condizioni di controllo o di collegamento di cui
all'articolo 2359 del codice civile rispetto al soggetto responsabile
dell'inquinamento.
Note all'art. 5:
- Per il decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471,
vedi note all'art. 3.
- Per l'art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, vedasi nelle note alle premesse.
- L'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e' il
seguente:
"Art. 18. - 1. Qualunque fatto doloso o colposo in
violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti
adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad
esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del
fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la
giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella
della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche
se esercitata in sede penale, e' promossa dallo Stato,
nonche' dagli enti territoriali sui quali incidano i beni
oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i
cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione
da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i
fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a
conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all'art. 13
della presente legge possono intervenire nei giudizi per
danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione
amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa
quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via
equitativa, tenendo comunque conto della gravita' della
colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e
del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del
suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno,
ciascuno risponde nei limiti della piu' propria
responsabilita' individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove
possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del
responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato
risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme
di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato,
approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti
in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui
al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione
di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia
del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ad un fondo di rotazione da
istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente,
al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione,
caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati,
con priorita' per le aree per le quali ha avuto luogo il
risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e
ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto
luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale
previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati di cui all'art. 1, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998 n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono disciplinate le
modalita' di funzionamento e di accesso al predetto fondo
di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero
delle somme concesse a titolo di anticipazione".
- I commi 1, 2 e 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale
25 ottobre 1999, n. 471, sono i seguenti:
"1. Il proprietario di un sito o altro soggetto che, al
di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, intenda
attivare di propria iniziativa le procedure per gli
interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e
di ripristino ambientale, ai sensi dell'art. 17, comma
13-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e
del presente regolamento, e' tenuto a comunicare alla
regione, alla provincia ed al comune la situazione di
inquinamento, rilevata nonche' gli eventuali interventi di
messa in sicurezza d'emergenza necessari per assicurare la
tutela della salute e dell'ambiente adottati e in fase di
esecuzione. La comunicazione deve essere accompagnata da
idonea documentazione tecnica dalla quale devono risultare
le caratteristiche dei suddetti interventi.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1, il comune o, se
l'inquinamento interessa il territorio di piu' comuni, la
regione verifica l'efficacia degli interventi di messa in
sicurezza d'emergenza adottati e puo' fissare prescrizioni
ed interventi integrativi, con particolare riferimento alle
misure di monitoraggio da attuare per accertare le
condizioni di inquinamento ed ai controlli da effettuare
per verificare l'efficacia degli interventi attuati a
protezione della salute pubblica e dell'ambiente
circostante.
3. Qualora il proprietario o altro soggetto interessato
proceda ai sensi dei commi 1 e 2 entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza
dell'obbligo di bonifica verra' definita dalla regione
territorialmente competente in base alla pericolosita' del
sito determinata con i criteri di cui all'art. 14, comma 3,
nell'ambito del Piano regionale o di suoi eventuali
stralci, salva in ogni caso la facolta' dell'interessato di
procedere agli interventi di bonifica e ripristino
ambientale prima del suddetto termine".