Art. 6
Criteri di finanziamento
1. In fase di prima applicazione, le risorse finanziarie
disponibili di cui al successivo articolo 9, comma 1, lettere a) e
b), sono ripartite tra i siti di cui all'art. 3 secondo quanto
previsto nell'allegato G; tali risorse sono destinate in via
prioritaria al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza
d'emergenza e di caratterizzazione, relativi ad aree o beni pubblici
o effettuati in danno di soggetti inadempienti da parte delle
pubbliche amministrazioni.
2. L'individuazione dei soggetti beneficiari nonche' le modalita',
le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti sono
disciplinati dalle regioni, anche mediante il ricorso agli strumenti
di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel rispetto di quanto previsto dal
precedente articolo 5, ed in particolare dei seguenti criteri di
finanziamento e modalita' di erogazione, salvo quanto previsto al
comma 3:
a) finanziamento degli interventi, nel rispetto della priorita' di
cui al comma 1, all'approvazione dei relativi interventi di messa
in sicurezza, piani e progetti e previa approvazione del relativo
quadro economico delle spese da parte della regione, o del
commissario delegato, relativo alle diverse fasi; la regione o il
commissario delegato provvedera' anche alle successive variazioni
economiche qualora queste non comportino modifiche progettuali o
di intervento;
b) erogazione dei finanziamenti per stati di avanzamento lavori nella
esecuzione degli interventi, sulla base di idonea verifica in
corso d'opera, secondo quanto disciplinato dalle regioni;
c) rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di
affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture strumentali alla realizzazione degli interventi, nel
caso in cui il soggetto attuatore sia tenuto, nella scelta del
contraente, all'applicazione della suddetta normativa;
d) concessione dei finanziamenti ai beneficiari sulla base della
valutazione della congruita' dei quadri economici di spesa
relativa ai singoli progetti approvati, nonche' di una relazione
tecnico-economica comprensiva del cronogramma degli interventi e
del termine di fine lavori.
3. Per i soggetti pubblici l'erogazione avverra' per fasi
successive, previa verifica in corso d'opera e le regioni possono
concedere anticipazioni per indagini preliminari, per piani di
caratterizzazione e per progettazione preliminare e definitiva.
Note all'art. 6:
- Il comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica), e' il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) "Intesa istituzionale di programma", come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro", come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma", come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/1988, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389".