Art. 7.
Monitoraggio e controllo
1. Il monitoraggio sulla attuazione del Programma nazionale e'
svolto, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca dei
finanziamenti, dalle regioni, che si possono avvalere delle ARPA.
2. I controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti
approvati sono effettuati dalla provincia territorialmente competente
ai sensi dell'articolo 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
n. 471.
3. I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e
trasmettono alla regione territorialmente competente una relazione
sullo stato dei lavori che ne evidenzi l'avanzamento fisico e
finanziario.
4. Le regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero
dell'ambiente una relazione sullo stato di avanzamento degli
interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
5. Il Ministero dell'ambiente, anche avvalendosi dell'ANPA, ove
rilevi gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiano, propone
alla regione competente l'adozione delle procedure di revoca e di
riassegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 8, comma
3.
Note all'art. 7:
- L'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999,
n. 471, e' il seguente:
"Art. 12 (Controlli). - 1. La documentazione relativa
al Piano della caratterizzazione, al Progetto preliminare,
al Progetto definitivo, comprensivo delle misure di
sicurezza, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni
d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate, sono
trasmessi alla provincia ai fini dell'effettuazione dei
controlli sulla conformita' degli interventi ai progetti
approvati.
2. Il completamento degli interventi di bonifica e
ripristino ambientale e la conformita' degli stessi al
progetto approvato sono accertati dalla provincia mediante
apposita certificazione predisposta in conformita' ai
criteri ed ai contenuti indicati nell'allegato 5. Il
completamento degli interventi di messa in sicurezza
permanente e la conformita' degli stessi al progetto
approvato non puo' comunque essere accertato se non decorsi
cinque anni dall'effettuazione del primo controllo ai sensi
del comma 4.
3. La certificazione di cui al comma 2 costituisce
titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui
all'art. 10, comma 9.
4. Per gli interventi di cui agli articoli 5 e 6 la
provincia e' altresi' tenuta ad effettuare controlli e
verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di
sicurezza adottate e degli interventi di messa in sicurezza
permanente, anche al fine di accertare, con cadenza almeno
biennale, che le caratteristiche del sito sottoposto ai
predetti interventi siano corrispondenti alla destinazione
d'uso prevista e non comportino rischi per la salute e per
l'ambiente, tenuto anche conto delle conoscenze tecniche e
scientifiche nel frattempo intervenute".