Art. 8.
Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione
1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente Programma sono
revocati con provvedimento motivato della regione territorialmente
competente, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, nelle ipotesi di
sopravvenienza delle cause di esclusione di cui all'articolo 5, comma
2, nonche' nei casi di mancato rispetto della tempistica degli
interventi stabiliti imputabile al beneficiario, ovvero nel caso in
cui contravvengano alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
2. La revoca puo' altresi' essere disposta in ogni altra ipotesi di
grave inadempienza del soggetto beneficiario o di violazione degli
obblighi assunti, nonche' in casi di forza maggiore ostativi alla
realizzazione dell'intervento anche non imputabili al soggetto
beneficiario.
3. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti,
titolari degli interventi di bonifica, alla regione o al commissario
delegato competente, che provvede alla riassegnazione ad altri
interventi possibilmente nell'ambito dello stesso sito oppure per
interventi in altri siti ricompresi nel Programma nazionale.
4. Le minori spese risultanti dai relativi quadri economici nonche'
quelle risultanti dall'avvenuta realizzazione sono utilizzate dalla
regione con le stesse modalita' di cui all'articolo 6 per altri
interventi da realizzarsi nello stesso sito o in altri siti
ricompresi nel Programma nazionale.
Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n.
426, e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 426/1998 e'
riportato nelle note alle premesse.
- L'art. 49 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' il
seguente:
"Art. 49 (Programmi di tutela ambientale). - 1. Per il
finanziamento degli accordi di programma tra Stato e
regioni di cui all'art. 72 e dei programmi di tutela
ambientale di cui all'art. 73 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica
e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi
di difesa del mare e delle riserve marine statali, dei
programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui
alla deliberazione del CIPE data 3 dicembre 1997, attuativi
degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano
straordinario di completamento e razionalizzazione dei
sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue
di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135, come modificato dall'art. 8 della legge 8 ottobre
1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui
all'art. 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
si provvede a norma dell'art. 11-quater, comma 3, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di
tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni
ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun
anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. All'art. 57, comma 5, del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, come modificato da ultimo dal comma
14 dell'art. 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, le
parole: "31 dicembre 1998" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 1999".