Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia
le disposizioni del regolamento approvato con decreto 11 dicembre
2000, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del
6 dicembre 2000.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
consentito cedere prodotti non denaturati per usi agricoli agli
utilizzatori ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA
alla stessa afferente per i successivi centottanta giorni; entro
trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione
della predetta commercializzazione, gli esercenti impianti di
deposito, che detengono prodotti petroliferi non denaturati e
intendono iniziare a commercializzare prodotti agricoli denaturati a
norma dell'articolo 4, adeguano la propria attivita' alle
disposizioni contenute nel presente regolamento.
3. Per la commercializzazione di prodotti non denaturati di cui al
comma 2, gli esercenti depositi commerciali assoggettati ad accisa ad
aliquota intera, osservano i seguenti adempimenti:
a) prestano cauzione, secondo le modalita' stabilite dalle
disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, commisurata al
30 per cento dell'importo massimo del credito d'imposta maturato in
un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra
l'aliquota normale e quella ridotta di accisa;
b) all'atto della vendita dei prodotti, annotano su libretto di
controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente
per prodotto le quantita' di oli minerali vendute e la data in cui
viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non
superino l'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o
provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa
assolta e non addebitata;
c) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di
carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del
decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e
successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi
consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti;
d) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale
fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa
ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, recante per ciascun beneficiario
l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel
periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato,
determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via
generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto;
tale credito viene trasferito, a conguaglio dei corrispettivi dei
prodotti ritirati al titolare del deposito fiscale fornitore sopra
indicato e da quest'ultimo viene esposto nelle proprie contabilita',
denunciato all'atto della dichiarazione periodica delle partite
immesse in consumo ed utilizzato a scomputo dei versamenti di accisa
che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva e' posta a
corredo delle registrazioni fiscali.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che detengono alla
data di entrata in vigore del presente regolamento giacenze di
prodotti non denaturati, risultanti dal libretto di controllo, sui
quali e' stata corrisposta l'accisa nella misura ridotta prevista per
l'impiego di prodotti in agricoltura, continuano ad utilizzarle fino
ad esaurimento.
Nota all'art. 10, comma 1: - Il testo del decreto
ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2000, n. 293.
Note all'art. 10, comma 3:
- Per i riferimenti del decreto ministeriale del
25 marzo 1996, n. 210, si rimanda alla nota dell' art. 5,
comma 2.
- Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente
della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si rimanda
alla nota dell'art. 2, comma 7.