Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. Salvo quanto previsto dal successivo comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le disposizioni del regolamento approvato con decreto 11 dicembre 2000, n. 375, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 6 dicembre 2000. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' consentito cedere prodotti non denaturati per usi agricoli agli utilizzatori ad un prezzo ridotto dell'accisa non dovuta e dell'IVA alla stessa afferente per i successivi centottanta giorni; entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per la cessazione della predetta commercializzazione, gli esercenti impianti di deposito, che detengono prodotti petroliferi non denaturati e intendono iniziare a commercializzare prodotti agricoli denaturati a norma dell'articolo 4, adeguano la propria attivita' alle disposizioni contenute nel presente regolamento. 3. Per la commercializzazione di prodotti non denaturati di cui al comma 2, gli esercenti depositi commerciali assoggettati ad accisa ad aliquota intera, osservano i seguenti adempimenti: a) prestano cauzione, secondo le modalita' stabilite dalle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, commisurata al 30 per cento dell'importo massimo del credito d'imposta maturato in un semestre solare, prendendo a base per il computo la differenza tra l'aliquota normale e quella ridotta di accisa; b) all'atto della vendita dei prodotti, annotano su libretto di controllo esibito dai soggetti ammessi al beneficio, distintamente per prodotto le quantita' di oli minerali vendute e la data in cui viene effettuata la cessione, verificando che i rifornimenti non superino l'assegnazione determinata dall'ufficio regionale o provinciale ed emettono fatture con separata indicazione dell'accisa assolta e non addebitata; c) per ciascun soggetto beneficiario riportano nel registro di carico e scarico a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni, distintamente dagli altri, i quantitativi consegnati ed effettuano il totale giornaliero dei prodotti forniti; d) presentano periodicamente al titolare del deposito fiscale fornitore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante per ciascun beneficiario l'indicazione dei quantitativi di prodotti petroliferi fatturati nel periodo di riferimento e dell'importo del credito d'imposta maturato, determinato tenuto conto dell'aliquota di accisa stabilita in via generale e di quella ridotta prevista per ciascun tipo di prodotto; tale credito viene trasferito, a conguaglio dei corrispettivi dei prodotti ritirati al titolare del deposito fiscale fornitore sopra indicato e da quest'ultimo viene esposto nelle proprie contabilita', denunciato all'atto della dichiarazione periodica delle partite immesse in consumo ed utilizzato a scomputo dei versamenti di accisa che sia tenuto ad effettuare. La dichiarazione sostitutiva e' posta a corredo delle registrazioni fiscali. 4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che detengono alla data di entrata in vigore del presente regolamento giacenze di prodotti non denaturati, risultanti dal libretto di controllo, sui quali e' stata corrisposta l'accisa nella misura ridotta prevista per l'impiego di prodotti in agricoltura, continuano ad utilizzarle fino ad esaurimento.
Nota all'art. 10, comma 1: - Il testo del decreto ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2000, n. 293. Note all'art. 10, comma 3: - Per i riferimenti del decreto ministeriale del 25 marzo 1996, n. 210, si rimanda alla nota dell' art. 5, comma 2. - Per il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, si rimanda alla nota dell'art. 2, comma 7.