Art. 2. 
    Adempimenti dei beneficiari per l'ammissione all'agevolazione 
  1.  L'agevolazione  di  cui  all'articolo  1  compete  ai  seguenti
soggetti: 
    a) esercenti le attivita' richiamate  all'articolo  1,  comma  1,
iscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del  decreto  legislativo
30 aprile 1998, n. 173 nel registro delle imprese di cui all'articolo
8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'anagrafe delle  aziende
agricole di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre
1999, n. 503; 
    b) cooperative, parimenti iscritte nel  registro  delle  imprese,
costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo  svolgimento
in comune  delle  medesime  attivita'  connesse  all'esercizio  delle
singole imprese; 
    c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche; 
    d) consorzi di bonifica e di irrigazione; 
    e) imprese agromeccaniche iscritte nel registro delle imprese. 
  2. Per i soggetti indicati al comma 1, lettere  a),  b)  e  c),  le
agevolazioni competono per lo svolgimento delle attivita' agricole di
cui all'articolo 29 del decreto del Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  nei  limiti  ivi
stabiliti, compresi gli interventi di manutenzione  dei  fondi  e  le
lavorazioni agricole preparatorie di base; per  i  soggetti  indicati
alla lettera d), spettano  per  i  lavori  eseguiti  nell'ambito  dei
propri comprensori e delle rispettive attivita' istituzionali; per le
imprese agromeccaniche competono in relazione alle prestazioni,  rese
in favore delle imprese agricole iscritte nel registro delle  imprese
e registrate nell'anagrafe delle aziende agricole, in relazione  alle
attivita' agricole di cui all'articolo 29 del decreto del  Presidente
della  Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   e   successive
modificazioni. 
  3. Per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di  ciascun
anno, i soggetti indicati al comma 1, lettera  a)  presentano,  anche
per  il  tramite  delle  organizzazioni  di  categoria,   all'ufficio
incaricato dalla regione  o  dalle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano del servizio relativo all'impiego di carburanti agevolati per
l'agricoltura,  d'ora  in  avanti  denominato  "ufficio  regionale  o
provinciale", competente in  base  all'ubicazione  dei  terreni,  una
richiesta contenente i seguenti dati: 
    a) le proprie generalita' ed il relativo domicilio o, se trattasi
di persona giuridica, la denominazione o  ragione  sociale,  la  sede
legale di essa, nonche' le generalita' del rappresentante legale; 
    b) il codice fiscale e la partita I.V.A.; 
    c) gli  estremi  di  iscrizione  nel  registro  delle  imprese  e
nell'anagrafe delle aziende agricole; 
    d) le macchine adibite a lavori agricoli e relative  attrezzature
che intendono  utilizzare  specificandone,  per  quelle  soggette  ad
immatricolazione, il numero della targa e, per quelle non soggette ad
immatricolazione, il numero del telaio o del motore e,  nel  caso  in
cui esse non siano di proprieta' dell'azienda, anche  le  generalita'
del proprietario delle stesse; 
    e) le macchine operatrici di cui all'articolo 1, comma 3, che  si
intendono utilizzare per lavori agricoli indicando, oltre ai dati  di
cui alla lettera d), anche il tipo di lavorazione per la quale se  ne
chiede l'utilizzo; 
    f)  l'ubicazione  e   l'estensione   dell'azienda,   nonche'   la
ripartizione delle colture su di essa praticate; 
    g) la dichiarazione dei lavori connessi  alle  attivita'  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  che  si  intendono  eseguire  nel  corso
dell'anno,  riferiti  a  colture,  superfici  o  quantita'   su   cui
intervenire, con distinta indicazione  di  quelli  che  si  intendono
affidare ad imprese agromeccaniche, riservandosi di indicare, in fase
di rendicontazione annuale, le generalita' del titolare  dell'impresa
incaricata, nonche' la ragione sociale e  la  relativa  sede  legale.
Devono  altresi'  risultare  distintamente  le   lavorazioni,   anche
stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica,  nonche'  le
lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati  gli
oli minerali indicati all'articolo 1, comma 1, con l'applicazione  di
trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero combustibili
diversi,  affinche'  se  ne  tenga  conto  nella  determinazione  dei
quantitativi spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 1. 
  4. Nella richiesta di cui al comma 3, possono essere omessi i  dati
di cui alla lettera f) risultanti dal repertorio  notizie  economiche
ed amministrative (REA) previsto  dall'articolo  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, facendo ad  esso
riferimento; le richieste relative agli  anni  successivi  al  primo,
qualora i dati dichiarati  dall'azienda  istante  rimangano  immutati
rispetto alla richiesta iniziale, potranno essere sostituite  da  una
dichiarazione attestante che i dati e le notizie  gia'  forniti  sono
validi anche per l'anno in cui si rinnova la richiesta di  ammissione
al beneficio. 
  5. Le cooperative indicano nella richiesta di cui  al  comma  3,  i
dati di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) ed allegano l'elenco
nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi,  gli  estremi
di iscrizione nel registro delle imprese, l'ubicazione e l'estensione
della relativa azienda, la ripartizione delle colture della stessa ed
i lavori che intendono  eseguire  riferiti  a  colture,  superfici  o
quantita' su cui intervenire. 
  6. Le aziende agricole delle istituzioni  pubbliche  producono,  in
allegato alla richiesta contenente i dati di cui al comma 3,  lettere
a), b), d), e), f)  e  g),  una  dichiarazione  dalla  quale  risulti
l'attivita' che da' titolo per l'accesso all'agevolazione. 
  7. I consorzi di bonifica e di irrigazione presentano, in  allegato
alla richiesta contenente i dati elencati al comma 3, lettere a), b),
d), e), f), g) e, se ricorrono i presupposti di legge, gli estremi di
iscrizione nel registro delle imprese di cui  alla  lettera  c),  una
dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  resa  ai  sensi
dell'articolo 47 del testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione  amministrativa  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
dalla  quale  risulti  l'attivita'  che  da'  titolo  per   l'accesso
all'agevolazione. 
  8. Le imprese  agromeccaniche  possono  richiedere  un'assegnazione
entro il limite dei  quantitativi  di  prodotti  assegnati  nell'anno
precedente;  possono,  altresi',  richiedere  nel   corso   dell'anno
ulteriori assegnazioni previo rendiconto dei  consumi  di  carburante
gia' assegnato. 
  9. Ai fini dell'ammissione all'agevolazione per le  lavorazioni  da
effettuare su terreni condotti in affitto, alla richiesta e' allegata
la  documentazione  comprovante  la  conduzione,  che   puo'   essere
costituita  anche  dalla  dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di
notorieta' resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario ovvero
congiuntamente,  nella  quale  vengono  indicati   gli   estremi   di
registrazione  del  contratto  di  affitto,  ove  sussista  l'obbligo
tributario. Nel caso di registrazione effettuata ai sensi  del  comma
3-bis aggiunto all'articolo  17  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dall'articolo 7, comma 8,  lettera
b), della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448,  congiuntamente  alla
predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', e' allegato
formale  atto  di  impegno  ad  effettuare  la  debita  registrazione
mediante  la  denuncia  annuale  ed  a  comunicare  gli  estremi   di
registrazione della denuncia stessa non appena disponibili. 
  10. Per la conduzione da parte  della  stessa  azienda  di  terreni
ubicati in piu' province appartenenti a diverse regioni,  i  soggetti
interessati  presentano  unica  istanza   all'ufficio   regionale   o
provinciale ricadente  nel  territorio  della  Camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  presso  la  quale  risultano
iscritti negli elenchi previsti dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580. 
  11.  Le  variazioni  dei  dati  dichiarati,  ivi  comprese   quelle
conseguenti  al  verificarsi  di  eventi  di  carattere   eccezionale
adeguatamente documentati, sono  oggetto  di  apposita  comunicazione
integrativa della richiesta da presentare  entro  trenta  giorni  dal
verificarsi della variazione, per i conseguenti adempimenti. In  caso
di decesso del titolare dell'azienda,  ne  viene  data  comunicazione
all'ufficio regionale o provinciale entro sei  mesi  dal  verificarsi
dell'evento, per i conseguenti adempimenti. 
  12. I dati di cui al comma 3 possono essere omessi dal  richiedente
se registrati nell'anagrafe delle aziende agricole; in  tal  caso  e'
sufficiente nella richiesta fare riferimento a  detta  registrazione.
Le variazioni di  cui  al  comma  11  si  considerano  effettuate  se
comunicate all'anagrafe delle aziende agricole, che provvede al  loro
invio  all'ufficio  regionale  o  provinciale  senza  oneri  per   il
richiedente. 
 
          Note all'art. 2, comma 1:
              -  Per  il  testo  dell'art.  1,  comma  1, del decreto
          legislativo 30 aprile 1998, n. 173, si veda nella note alle
          premesse.
              -  Per  il  testo  dell'art.  8 della legge 29 dicembre
          1993, n. 580, si veda nelle note alle premesse.
              -  Per  i  riferimenti del decreto del Presidente della
          Repubblica  1  dicembre  1999, n. 503, si rimanda alle note
          alle premesse.
          Nota all'art. 2, comma 2:
              -  Per il testo dell'art. 29 del decreto del Presidente
          della  Repubblica  22 dicembre  1986, n. 917, si veda nelle
          note alle premesse.
          Nota all'art. 2, comma 4:
              - Il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della
          Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e il seguente:
              "Art.   9   (Repertorio   delle  notizie  economiche  e
          amministrative).  -  1. In attuazione dell'art. 8, comma 8,
          lettera  d),  della legge n. 580 del 1993, presso l'ufficio
          e'  istituito  il  repertorio  delle  notizie economiche ed
          amministrative (REA).
              2. Sono obbligati alla denuncia al REA:
                a)  gli  esercenti  tutte  le  attivita' economiche e
          professionali  la cui denuncia alla camera di commercio sia
          prevista   dalle   norme  vigenti,  purche'  non  obbligati
          all'iscrizione   in   albi   tenuti  da  ordini  o  collegi
          professionali;
                b) gli  imprenditori  con  sede principale all'estero
          che aprono nel territorio nazionale unita' locali.
              3.   Il   REA   contiene   le   notizie  economiche  ed
          amministrative  per  le  quali e' prevista la denuncia alla
          camera  di  commercio e la relativa utilizzazione dal regio
          decreto  20 settembre  1934,  n.  2011,  dal  regio decreto
          4 gennaio  1925,  n.  29,  dall'art.  29  del decreto-legge
          28 febbraio  1983,  n.  55,  convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  26 aprile 1983, n. 131, e da altre leggi, con
          esclusione  di quelle gia' iscritte o annotate nel registro
          delle imprese e nelle sue sezioni speciali. Con decreto del
          Ministro      (dell'industria,      del     commercio     e
          dell'artigianato),  d'intesa  con il Ministro delle risorse
          agricole,  alimentari  e forestali per la parte riguardante
          le  imprese agricole, sono indicate le notizie di carattere
          economico,  statistico,  amministrativo  che l'ufficio puo'
          acquisire,  invece  che  dai  privati,  direttamente  dagli
          archivi di pubbliche amministrazioni e dei concessionari di
          pubblici   servizi   secondo   le  norme  vigenti,  nonche'
          dall'archivio  statistico delle imprese attive costituito a
          norma  del  regolamento  CEE  n.  2186  del 22 luglio 1993,
          purche'  non  coperte dal segreto statistico. Con lo stesso
          decreto   sono  stabilite  modalita'  semplificate  per  la
          denuncia   delle   notizie   di   carattere   economico  ed
          amministrativo  da  parte  dei soggetti iscritti o annotati
          nelle sezioni speciali.
              4.   L'esercente   attivita'   agricole  deve  altresi'
          indicare,  qualora  non  compresi  negli  archivi di cui al
          comma  3, i dati colturali, l'estensione e la tipologia dei
          terreni  con  i relativi dati catastali, la tipologia degli
          allevamenti  del bestiame, secondo il modello approvato con
          decreto  del  Ministro,  di  concerto con il Ministro delle
          risorse   agricole,  alimentari  e  forestali,  sentita  la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
              5.  Il REA e' gestito secondo tecniche informatiche nel
          rispetto    delle   norme   vigenti.   L'ufficio   provvede
          all'inserimento  nella memoria elettronica del REA dei dati
          contenuti   nella  denuncia,  redatta  secondo  il  modello
          approvato dal Ministro".
          Note all'art. 2, comma 7:
              -  Il  testo  dell'art.  47  del decreto del Presidente
          della   Repubblica   del   28 dicembre  2000,  n.  445,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001,
          n. 42.
              -   Testo   unico   delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in materia di documentazione amministrativa.
          (Testo A), e' il seguente:
              "Art.   47   (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta).  -  1. L'atto  di notorieta' concernente stati,
          qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
          dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38.
              2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
          diretta conoscenza.
              3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
          qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
          nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
              4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
          che  la  denuncia  all'Autorita'  di polizia giudiziaria e'
          presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
          amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
          medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.".
          Note all'art. 2, comma 9:
              -  Il  testo  dell'art. 17, comma 3-bis del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  del  26  aprile 1986, n. 131
          (approvazione    del   testo   unico   delle   disposizioni
          concernenti   l'imposta   di  registro),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 30 aprile 1986, n. 99, S.O., e' il
          seguente:
              "3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici non
          formati per atto, pubblico o scrittura privata autenticata,
          l'obbligo   della   registrazione   puo'   essere   assolto
          presentando   all'ufficio   del  registro,  entro  il  mese
          di febbraio,  una  denuncia in doppio originale relativa ai
          contratti  in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
          essere   sottoscritta  e  presentata  da  una  delle  parti
          contraenti  e  deve contenere le generalita' e il domicilio
          nonche'  il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
          e  la  data  di  stipulazione,  l'oggetto, il corrispettivo
          pattuito e la durata del contratto".
              - Il testo dell'art. 7, comma 8 della legge 23 dicembre
          1998, n. 448, e' il seguente:
              "8.  Al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le
          seguenti modificazioni:
                a) all'art.   13,   al   comma  1,  dopo  la  parola:
          "richiesta  ,  sono  inserite  le seguenti: ", salvo quanto
          disposto  dall'art.  17,  comma  3-bis,  ;  al comma 2 sono
          aggiunte,  infine,  le  parole:  ",  salvo  quanto disposto
          dall'art. 17, comma 3-bis. ;
                b) all'art.  17,  dopo  il  comma  3,  e' aggiunto il
          seguente:
                  "3-bis. Per i contratti di affitto di fondi rustici
          non   formato   per   atto  pubblico  o  scrittura  privata
          autenticata,  l'obbligo  della  registrazione  puo'  essere
          assolto presentando all'ufficio del registro, entro il mese
          di febbraio,  una  denuncia in doppio originale relativa ai
          contratti  in essere nell'anno precedente. La denuncia deve
          essere   sottoscritta  e  presentata  da  una  delle  parti
          contraenti  e  deve contenere le generalita' e il domicilio
          nonche'  il codice fiscale delle parti contraenti, il luogo
          e  la  data  di  stipulazione,  l'oggetto, il corrispettivo
          pattuito e la durata del contratto. ".
              -  Il  testo  della  legge 29 dicembre 1993, n. 580, e'
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 1994,
          n. 7.