Art. 5. Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati 1. La commercializzazione dei prodotti denaturati per l'agricoltura e' effettuata oltre che dai depositi fiscali anche dai depositi commerciali previsti dall'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico, previa denuncia all'UTF competente per territorio almeno trenta giorni prima della data di inizio dell'attivita'. Nei depositi commerciali presso i quali sono detenuti prodotti assoggettati ad aliquote di accisa diverse da quelle per l'agricoltura, i prodotti denaturati per l'agricoltura sono contabilizzati separatamente dagli altri prodotti. 2. Il trasferimento dei prodotti denaturati dai depositi fiscali nazionali ai depositi commerciali e' subordinato alla presentazione al mittente di copia della licenza fiscale di cui all'articolo 25, comma 4, del testo unico, vistata dall'UTF che la ha emessa; la suddetta copia e' custodita dal depositario autorizzato ed esibita ad ogni richiesta dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e degli appartenenti alla Guardia di finanza. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attivita', l'esercente del deposito commerciale ne da' comunicazione, entro cinque giorni, agli impianti fornitori. La circolazione dei prodotti denaturati dai depositi fiscali ai depositi commerciali e' effettuato con la scorta del documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni. 3. E' consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare i prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei propri impianti. In tal caso i suddetti esercenti tengono un apposito registro di carico e scarico dei prodotti trasferiti con la particolare modalita', riportando il movimento dei prodotti prelevati con gli estremi dei documenti di accompagnamento che ne giustificano il carico e lo scarico. 4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire ai predetti depositi commerciali gia' denaturati secondo le formule individuate con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane a norma dell'articolo 4, comma 1, con la scorta del documento di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo 1 del predetto decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e successive modificazioni; in tal caso, l'esercente del deposito commerciale deve assumere la qualita' di operatore professionale di cui all'articolo 8 del testo unico. 5. Il prodotto agevolato perviene agli utilizzatori scortato, nei casi previsti dal DAS, che viene da essi custodito per un periodo di cinque anni.
Nota all'art. 5, comma 1: - Per il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda nelle note alle premesse. Nota all'art. 5, comma 2: - Il testo del decreto ministeriale del 25 marzo 1996, n. 210, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1996, n. 97, S.O. Nota all'art. 5, comma 4: - Per il testo degli articoli 1 e 8 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si rimanda alle note alle premesse.