Art. 5.
Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati
1. La commercializzazione dei prodotti denaturati per l'agricoltura
e' effettuata oltre che dai depositi fiscali anche dai depositi
commerciali previsti dall'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico,
previa denuncia all'UTF competente per territorio almeno trenta
giorni prima della data di inizio dell'attivita'. Nei depositi
commerciali presso i quali sono detenuti prodotti assoggettati ad
aliquote di accisa diverse da quelle per l'agricoltura, i prodotti
denaturati per l'agricoltura sono contabilizzati separatamente dagli
altri prodotti.
2. Il trasferimento dei prodotti denaturati dai depositi fiscali
nazionali ai depositi commerciali e' subordinato alla presentazione
al mittente di copia della licenza fiscale di cui all'articolo 25,
comma 4, del testo unico, vistata dall'UTF che la ha emessa; la
suddetta copia e' custodita dal depositario autorizzato ed esibita ad
ogni richiesta dei funzionari dell'Agenzia delle dogane e degli
appartenenti alla Guardia di finanza. In caso di cessazione, per
qualsiasi motivo, dell'attivita', l'esercente del deposito
commerciale ne da' comunicazione, entro cinque giorni, agli impianti
fornitori. La circolazione dei prodotti denaturati dai depositi
fiscali ai depositi commerciali e' effettuato con la scorta del
documento di accompagnamento comunitario semplificato (DAS) di cui
all'articolo 9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996,
n. 210, e successive modificazioni.
3. E' consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare
i prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente
ad altri depositi commerciali senza immetterli materialmente nei
propri impianti. In tal caso i suddetti esercenti tengono un apposito
registro di carico e scarico dei prodotti trasferiti con la
particolare modalita', riportando il movimento dei prodotti prelevati
con gli estremi dei documenti di accompagnamento che ne giustificano
il carico e lo scarico.
4. I prodotti di provenienza comunitaria possono pervenire ai
predetti depositi commerciali gia' denaturati secondo le formule
individuate con la determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane a norma dell'articolo 4, comma 1, con la scorta del documento
di accompagnamento accise (DAA) di cui all'articolo 1 del predetto
decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, e
successive modificazioni; in tal caso, l'esercente del deposito
commerciale deve assumere la qualita' di operatore professionale di
cui all'articolo 8 del testo unico.
5. Il prodotto agevolato perviene agli utilizzatori scortato, nei
casi previsti dal DAS, che viene da essi custodito per un periodo di
cinque anni.
Nota all'art. 5, comma 1: - Per il testo dell'art. 25
del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si veda
nelle note alle premesse.
Nota all'art. 5, comma 2: - Il testo del decreto
ministeriale del 25 marzo 1996, n. 210, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1996, n. 97, S.O.
Nota all'art. 5, comma 4: - Per il testo degli articoli
1 e 8 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si
rimanda alle note alle premesse.