Art. 5.
     Commercializzazione e circolazione dei prodotti denaturati
  1. La commercializzazione dei prodotti denaturati per l'agricoltura
e'  effettuata  oltre  che  dai  depositi  fiscali anche dai depositi
commerciali  previsti dall'articolo 25, commi 1 e 6, del testo unico,
previa  denuncia  all'UTF  competente  per  territorio  almeno trenta
giorni  prima  della  data  di  inizio  dell'attivita'.  Nei depositi
commerciali  presso  i  quali  sono detenuti prodotti assoggettati ad
aliquote  di  accisa  diverse da quelle per l'agricoltura, i prodotti
denaturati  per l'agricoltura sono contabilizzati separatamente dagli
altri prodotti.
  2.  Il  trasferimento  dei prodotti denaturati dai depositi fiscali
nazionali  ai  depositi commerciali e' subordinato alla presentazione
al  mittente  di  copia della licenza fiscale di cui all'articolo 25,
comma  4,  del  testo  unico,  vistata  dall'UTF che la ha emessa; la
suddetta copia e' custodita dal depositario autorizzato ed esibita ad
ogni  richiesta  dei  funzionari  dell'Agenzia  delle  dogane e degli
appartenenti  alla  Guardia  di  finanza.  In caso di cessazione, per
qualsiasi    motivo,   dell'attivita',   l'esercente   del   deposito
commerciale  ne da' comunicazione, entro cinque giorni, agli impianti
fornitori.  La  circolazione  dei  prodotti  denaturati  dai depositi
fiscali  ai  depositi  commerciali  e'  effettuato  con la scorta del
documento  di  accompagnamento  comunitario semplificato (DAS) di cui
all'articolo  9 del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996,
n. 210, e successive modificazioni.
  3.  E' consentito agli esercenti dei depositi commerciali prelevare
i  prodotti denaturati dai depositi fiscali per inviarli direttamente
ad  altri  depositi  commerciali  senza  immetterli materialmente nei
propri impianti. In tal caso i suddetti esercenti tengono un apposito
registro   di  carico  e  scarico  dei  prodotti  trasferiti  con  la
particolare modalita', riportando il movimento dei prodotti prelevati
con  gli estremi dei documenti di accompagnamento che ne giustificano
il carico e lo scarico.
  4.  I  prodotti  di  provenienza  comunitaria  possono pervenire ai
predetti  depositi  commerciali  gia'  denaturati  secondo le formule
individuate  con  la  determinazione del direttore dell'Agenzia delle
dogane  a norma dell'articolo 4, comma 1, con la scorta del documento
di  accompagnamento  accise  (DAA) di cui all'articolo 1 del predetto
decreto  del  Ministro  delle  finanze  25  marzo  1996,  n.  210,  e
successive  modificazioni;  in  tal  caso,  l'esercente  del deposito
commerciale  deve  assumere la qualita' di operatore professionale di
cui all'articolo 8 del testo unico.
  5.  Il  prodotto agevolato perviene agli utilizzatori scortato, nei
casi  previsti dal DAS, che viene da essi custodito per un periodo di
cinque anni.
 
          Nota  all'art.  5, comma 1:     - Per il testo dell'art. 25
          del  decreto  legislativo  26 ottobre 1995, n. 504, si veda
          nelle note alle premesse.
          Nota  all'art.  5,  comma  2:      -  Il  testo del decreto
          ministeriale del 25 marzo 1996, n. 210, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale del 26 aprile 1996, n. 97, S.O.
          Nota all'art. 5, comma 4:     - Per il testo degli articoli
          1  e  8 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si
          rimanda alle note alle premesse.