Art. 8. Verifiche e controlli 1. I funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza, per l'accertamento della corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, eseguono controlli nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 2, comma 1, e verifiche ai depositi indicati all'articolo 5, comma 1, del presente regolamento avvalendosi dei poteri ad essi conferiti dall'articolo 18 del testo unico. 2. Per l'esecuzione delle indagini di cui al comma precedente, i funzionari dell'Agenzia delle dogane e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono avvalersi anche della collaborazione dei funzionari dell'ufficio regionale o provinciale.
Nota all'art. 8: - Per il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si rimanda alle note alle premesse.