Art. 16. Accelerazione di procedure 1. L'Amministrazione non puo' chiedere pareri, anche d'ordine tecnico, ulteriori rispetto a quelli previsti espressamente dal presente regolamento ne' dispone accertamenti o acquisisce atti salvo comprovate necessita' emergenti nel corso dell'istruttoria. In tal caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per trenta giorni.