Art. 16.
                     Accelerazione di procedure
  1.  L'Amministrazione  non  puo'  chiedere  pareri,  anche d'ordine
tecnico,  ulteriori  rispetto  a  quelli  previsti  espressamente dal
presente regolamento ne' dispone accertamenti o acquisisce atti salvo
comprovate  necessita'  emergenti  nel corso dell'istruttoria. In tal
caso il termine per la definizione del procedimento resta sospeso per
trenta giorni.