Art. 3. Avvio d'ufficio 1. L'Amministrazione inizia d'ufficio il procedimento per il riconoscimento della causa di servizio quando risulta che un proprio dipendente abbia riportato lesioni per certa o presunta ragione di servizio o abbia contratto infermita' nell'esporsi per obbligo di servizio a cause morbigene e dette infermita' siano tali da poter divenire causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita' fisica, psichica o sensoriale. 2. L'Amministrazione procede d'ufficio anche in caso di morte del dipendente quando il decesso e' avvenuto in attivita' di servizio e per fatto traumatico ivi riportato.