Art. 3.
                           Avvio d'ufficio
  1.  L'Amministrazione  inizia  d'ufficio  il  procedimento  per  il
riconoscimento  della causa di servizio quando risulta che un proprio
dipendente  abbia  riportato  lesioni per certa o presunta ragione di
servizio  o  abbia  contratto  infermita' nell'esporsi per obbligo di
servizio  a  cause  morbigene  e dette infermita' siano tali da poter
divenire  causa d'invalidita' o di altra menomazione della integrita'
fisica, psichica o sensoriale.
  2.  L'Amministrazione  procede d'ufficio anche in caso di morte del
dipendente  quando  il decesso e' avvenuto in attivita' di servizio e
per fatto traumatico ivi riportato.