Art. 4.
             Trasmissione dei dati da parte del prefetto
                    e dell'autorita' giudiziaria
  1. I  dati  relativi  alle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  e
accessorie  applicate  per  l'emissione  di assegni bancari e postali
senza autorizzazione o senza provvista, ove non piu' opponibili, sono
trasmessi  dal  prefetto  alla  sezione  centrale  dell'archivio.  La
trasmissione  e'  effettuata  decorsi dieci giorni dalla scadenza del
termine   indicato  nell'articolo  22,  commi  1  e  2,  della  legge
24 novembre  1981,  n. 689, salvo che l'opponente abbia notificato al
prefetto copia del ricorso proposto.
  2. Qualora  sia  proposta  opposizione, la cancelleria dell'ufficio
giudiziario   che  definisce  il  giudizio  ne  comunica  l'esito  al
prefetto,   allegando   copia   del  provvedimento  irrevocabile;  il
prefetto,  ricevuta  la  comunicazione,  provvede  tempestivamente  a
trasmettere  i  dati  alla sezione centrale dell'archivio a norma del
comma 1.
  3. I   dati  relativi  alle  sanzioni  penali  e  connessi  divieti
applicati  per  l'inosservanza  degli  obblighi  imposti  a titolo di
sanzione  amministrativa  accessoria,  nonche'  i  dati relativi alle
sanzioni  amministrative  pecuniarie  e  accessorie applicate a norma
dell'articolo  24  della  legge  24 novembre  1981, n. 689, in base a
provvedimenti  irrevocabili, sono trasmessi dal casellario giudiziale
centrale alla sezione centrale dell'archivio.
 
          Nota all'art. 4:
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 22 e 24 della
          legge  24  novembre  1981,  n.  689  (modifiche  al sistema
          penale):
              "Art.                                   22 (Opposizione
          all'ordinanza-ingiunzione). - Contro
          l'ordinanza-ingiunzione  di  pagamento e contro l'ordinanza
          che  dispone  la  sola  confisca,  gli  interessati possono
          proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e'
          stata  commessa la violazione individuato a norma dell'art.
          22-bis,   entro   il   termine   di   trenta  giorni  dalla
          notificazione del provvedimento.
              Il  termine  e'  di  sessanta  giorni  se l'interessaro
          risiede all'estero.
              L'opposizione  si propone mediante ricorso, al quale e'
          allegata l'ordinanza notificata.
              Il  ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente
          non  abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di
          residenza  o  la  elezione  di domicilio nel comune dove ha
          sede il giudice adito.
              Se   manca  l'indicazione  del  procuratore  oppure  la
          dichiarazione  di  residenza o la elezione di domicilio, le
          notificazioni   al  ricorrente  vengono  eseguite  mediante
          deposito in cancelleria.
              Quando   e'   stato   nominato   un   procuratore,   le
          notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento
          sono  effettuate  nei  suoi  confronti secondo le modalita'
          stabilite dal codice di procedura civile.
              L'opposizione    non    sospende    l'esecuzione    del
          provvedimento,  salvo  che  il  giudice,  concorrendo gravi
          motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile".
              "Art.      24 (Connessione     obiettiva     con     un
          reato). - Qualora   l'esistenza   di   un   reato   dipenda
          dall'accertamento  di una violazione non costituente reato,
          e  per  questa  non  sia  stato  effettuato il pagamento in
          misura  ridotta,  il  giudice penale competente a conoscere
          del  reato  e'  pure  competente  a decidere sulla predetta
          violazione  e  ad  applicare con la sentenza di condanna la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
              Se  ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il
          rapporto  di  cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che
          si  sia  proceduto  alla notificazione prevista dal secondo
          comma  dell'art.  14, alla autorita' giudiziaria competente
          per  il  reato,  la  quale,  quando  invia la comunicazione
          giudiziaria,   dispone  lo  notifica  degli  estremi  della
          violazione  amministrativa  agli obbligati per i quali essa
          non  e'  avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il
          pagamento in misura ridotta
              Se  l'autorita'  giudiziaria non procede ad istruzione,
          il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima
          dell'apertura del dibattimento.
              La  persona  obbligata  in  solido  con  l'autore della
          violazione  deve  essere  citata  nella  istruzione  o  nel
          giudizio  penale  su  richiesta  del pubblico ministero. Il
          pretore  ne  dispone di ufficio la citazione. Alla predetta
          persona,  per  la  difesa  dei propri interessi, spettano i
          diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la
          nomina del difensore d'ufficio.
              Il  pretore  quando provvede con decreto penale, con lo
          stesso  decreto applica, nei confronti dei responsabili, la
          sanzione stabilita dalla legge per la violazione.
              La   competenza  del  giudice  penale  in  ordine  alla
          violazione  non  costituente reato cessa se il procedimento
          penale  si chiude per estinzione del reato e per difetto di
          una condizione di procedibilita'".