Art. 4. Trasmissione dei dati da parte del prefetto e dell'autorita' giudiziaria 1. I dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate per l'emissione di assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza provvista, ove non piu' opponibili, sono trasmessi dal prefetto alla sezione centrale dell'archivio. La trasmissione e' effettuata decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'articolo 22, commi 1 e 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che l'opponente abbia notificato al prefetto copia del ricorso proposto. 2. Qualora sia proposta opposizione, la cancelleria dell'ufficio giudiziario che definisce il giudizio ne comunica l'esito al prefetto, allegando copia del provvedimento irrevocabile; il prefetto, ricevuta la comunicazione, provvede tempestivamente a trasmettere i dati alla sezione centrale dell'archivio a norma del comma 1. 3. I dati relativi alle sanzioni penali e connessi divieti applicati per l'inosservanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione amministrativa accessoria, nonche' i dati relativi alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie applicate a norma dell'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base a provvedimenti irrevocabili, sono trasmessi dal casellario giudiziale centrale alla sezione centrale dell'archivio.
Nota all'art. 4: - Si riporta il testo degli articoli 22 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (modifiche al sistema penale): "Art. 22 (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione). - Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al giudice del luogo in cui e' stata commessa la violazione individuato a norma dell'art. 22-bis, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine e' di sessanta giorni se l'interessaro risiede all'estero. L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale e' allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresi', quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando e' stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalita' stabilite dal codice di procedura civile. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile". "Art. 24 (Connessione obiettiva con un reato). - Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato, e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato e' pure competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. Se ricorre l'ipotesi prevista dal precedente comma, il rapporto di cui all'art. 17 e' trasmesso, anche senza che si sia proceduto alla notificazione prevista dal secondo comma dell'art. 14, alla autorita' giudiziaria competente per il reato, la quale, quando invia la comunicazione giudiziaria, dispone lo notifica degli estremi della violazione amministrativa agli obbligati per i quali essa non e' avvenuta. Dalla notifica decorre il termine per il pagamento in misura ridotta Se l'autorita' giudiziaria non procede ad istruzione, il pagamento in misura ridotta puo' essere effettuato prima dell'apertura del dibattimento. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione deve essere citata nella istruzione o nel giudizio penale su richiesta del pubblico ministero. Il pretore ne dispone di ufficio la citazione. Alla predetta persona, per la difesa dei propri interessi, spettano i diritti e le garanzie riconosciuti all'imputato, esclusa la nomina del difensore d'ufficio. Il pretore quando provvede con decreto penale, con lo stesso decreto applica, nei confronti dei responsabili, la sanzione stabilita dalla legge per la violazione. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione non costituente reato cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato e per difetto di una condizione di procedibilita'".