Art. 3. 
 
  Agli scrivani straordinari che  verranno  collocati  nell'anzidetta
classe  transitoria  sara'   corrisposta,   a   titolo   di   assegno
complementare non avente carattere di stipendio, la differenza fra lo
stipendio annesso al nuovo posto e la maggiore  retribuzione  di  cui
erano prima provvisti.