Art. 4. Agli ufficiali della classe transitoria saranno conferiti, a misura che si renderanno vacanti nell'organico normale della carriera d'ordine, i posti di ufficiale di ultima classe che non spetteranno per legge agli ufficiali di scrittura dell'Amministrazione militare. Col passaggio nel ruolo normale cessera' la corrisposta dell'assegno complementare, di cui nell'articolo 3, qualunque ne sia l'ammontare.