Art. 4. 
 
  Agli ufficiali della classe transitoria saranno conferiti, a misura
che  si  renderanno  vacanti  nell'organico  normale  della  carriera
d'ordine, i posti di ufficiale di ultima classe che  non  spetteranno
per legge agli ufficiali di scrittura dell'Amministrazione militare. 
 
  Col  passaggio  nel   ruolo   normale   cessera'   la   corrisposta
dell'assegno complementare, di cui nell'articolo 3, qualunque ne  sia
l'ammontare.