Art. 5. 
 
  Nei posti  che  per  effetto  dell'articolo  precedente  rimarranno
disponibili nella classe  transitoria  saranno  collocati  gli  altri
scrivani straordinari aventi i requisiti voluti dal  citato  articolo
21 del Regolamento 8 febbraio 1885, n. 3115.