Art. 10. 1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. 1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente del Governo e' incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri".
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilita' parlamentari): "I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato. Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera nonche' quelle conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102. Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria".