Art. 10.
1. Dopo l'articolo 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60, e' inserito
il seguente:
"Art.  1-bis.  1. L'ufficio di deputato o di senatore o di componente
del Governo e' incompatibile con l'ufficio di componente di assemblee
legislative  o  di  organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati
esteri".
 
          Nota all'art. 10:
              -   Si   riporta  il  testo  dell'art.  1  della  legge
          13 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilita' parlamentari):
              "I  membri del Parlamento non possono ricoprire cariche
          o  uffici  di  qualsiasi specie in enti pubblici o privati,
          per   nomina   o  designazione  del  Governo  o  di  organi
          dell'Amministrazione dello Stato.
              Sono  escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
          assistenziali,  di  culto  e  in  enti-fiera nonche' quelle
          conferite nelle Universita' degli studi o negli Istituti di
          istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei
          Corpi  accademici,  salve le disposizioni dell'art. 2 della
          legge 9 agosto 1948, n. 1102.
              Sono  parimenti escluse le nomine compiute dal Governo,
          in   base   a   norma   di  legge,  su  designazione  delle
          organizzazioni di categoria".