Art. 11.
1. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata in
ragione  proporzionale  per  ciascuna  ripartizione, con le modalita'
previste dagli articoli 15 e 16.
2.  Le  schede  sono  di  carta  consistente,  di  colore diverso per
ciascuna  votazione  e per ciascuna ripartizione; sono fornite, sotto
la  responsabilita'  del Ministero degli affari esteri, attraverso le
rappresentanze  diplomatiche  e  consolari,  con  le  caratteristiche
essenziali  del modello di cui alle tabelle A, B, C e D allegate alla
presente  legge e riproducono in facsimile i contrassegni di tutte le
liste  di  candidati  presentate  nella  ripartizione.  L'ordine  dei
contrassegni  e' stabilito secondo le modalita' previste per le liste
di  candidati  dall'articolo  24,  n. 2), del testo unico delle leggi
recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e
successive  modificazioni.  Accanto ad ogni contrassegno, nell'ambito
degli  stessi  spazi,  sono  stampate le righe per l'attribuzione del
voto di preferenza.
3.   L'elettore   vota   tracciando   un   segno   sul   contrassegno
corrispondente  alla lista da lui prescelta o comunque sul rettangolo
che  lo contiene. Ciascun elettore puo' inoltre esprimere due voti di
preferenza  nelle  ripartizioni  alle quali sono assegnati due o piu'
deputati  o  senatori e un voto di preferenza nelle altre. Il voto di
preferenza  e'  espresso  scrivendo  il  cognome  del candidato nella
apposita  riga posta accanto al contrassegno votato. E' nullo il voto
di  preferenza  espresso  per un candidato incluso in altra lista. Il
voto   di   preferenza  espresso  validamente  per  un  candidato  e'
considerato  quale  voto  alla  medesima  lista  se l'elettore non ha
tracciato altro segno in altro spazio della scheda.
 
          Nota all'art. 11, comma 2:
              - Per il testo dell'art. 24 del testo unico delle leggi
          recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di
          cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo
          1957,  n.  361,  e  successive modificazioni, si veda nella
          nota all'art. 8, comma 1.