Art. 12.
1.  Il  Ministero  dell'interno  consegna  al  Ministero degli affari
esteri le liste dei candidati e i modelli delle schede elettorali non
piu'  tardi  del  ventiseiesimo  giorno  antecedente  la  data  delle
votazioni.
2.  Sulla  base  delle  istruzioni fornite dal Ministero degli affari
esteri,  le  rappresentanze  diplomatiche e consolari preposte a tale
fine  dallo  stesso  Ministero  provvedono  alla stampa del materiale
elettorale  da  inserire  nel plico di cui al comma 3 e per i casi di
cui al comma 5.
3.  Non  oltre  diciotto  giorni  prima  della  data stabilita per le
votazioni  in  Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che
non  hanno  esercitato  l'opzione  di cui all'articolo 1, comma 3, il
plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la
relativa   busta   ed   una   busta  affrancata  recante  l'indirizzo
dell'ufficio  consolare  competente;  il plico contiene, altresi', un
foglio con le indicazioni delle modalita' per l'espressione del voto,
il  testo  della  presente  legge  e  le  liste  dei  candidati nella
ripartizione di appartenenza di cui all'articolo 6.
4. Nel caso in cui le schede elettorali siano piu' di una per ciascun
elettore,  esse  sono  spedite  nello  stesso  plico  e  sono inviate
dall'elettore in unica busta. Un plico non puo' contenere i documenti
elettorali di piu' di un elettore.
5. Gli elettori di cui al presente articolo che, a quattordici giorni
dalla data delle votazioni in Italia, non abbiano ricevuto al proprio
domicilio  il plico di cui al comma 3 possono farne richiesta al capo
dell'ufficio   consolare;   questi,   all'elettore  che  si  presenti
personalmente,   puo'  rilasciare,  previa  annotazione  su  apposito
registro,  un altro certificato elettorale munito di apposito sigillo
e  una  seconda  scheda  elettorale  che deve comunque essere inviata
secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 6 del presente articolo.
6.  Una  volta  espresso  il  proprio  voto  sulla scheda elettorale,
l'elettore  introduce  nell'apposita  busta  la  scheda  o  le schede
elettorali,  sigilla  la  busta,  la introduce nella busta affrancata
unitamente   al   tagliando   staccato   dal  certificato  elettorale
comprovante  l'esercizio  del diritto di voto e la spedisce non oltre
il  decimo  giorno  precedente  la data stabilita per le votazioni in
Italia.  Le  schede  e  le  buste che le contengono non devono recare
alcun segno di riconoscimento.
7.  I  responsabili  degli  uffici  consolari inviano, senza ritardo,
all'ufficio  centrale  per la circoscrizione Estero le buste comunque
pervenute  non  oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente
la  data  stabilita  per  le  votazioni  in  Italia,  unitamente alla
comunicazione   del   numero   degli  elettori  della  circoscrizione
consolare  che  non hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,
comma  3.  Le  buste  sono  inviate con una spedizione unica, per via
aerea e con valigia diplomatica.
8. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei
plichi  in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute
dopo  la  scadenza del termine di cui al comma 7 e di quelle stampate
per  i  casi  di  cui al comma 5 e non utilizzate. Di tali operazioni
viene  redatto  apposito  verbale,  che  viene trasmesso al Ministero
degli affari esteri.