Art. 13.
1.   Presso  l'ufficio  centrale  per  la  circoscrizione  Estero  e'
costituito   un   seggio  elettorale  per  ogni  cinquemila  elettori
residenti  all'estero  che  non  abbiano  esercitato l'opzione di cui
all'articolo 1, comma 3, con il compito di provvedere alle operazioni
di  spoglio  e  di scrutinio dei voti inviati dagli elettori. Ciascun
seggio  elettorale  e' competente per lo spoglio dei voti provenienti
da   un'unica   ripartizione   di   cui   all'articolo  6,  comma  1.
L'assegnazione  delle  buste contenenti le schede ai singoli seggi e'
effettuata a cura dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.
2.  Per la costituzione dei seggi, per l'onorario da corrispondere ai
rispettivi  componenti  e  per  le  modalita'  di effettuazione dello
spoglio   e   dello  scrutinio  dei  voti  si  applicano,  in  quanto
compatibili,  le  disposizioni  dell'articolo  6 del decreto-legge 24
giugno  1994,  n.  408,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto   1994,   n.   483,  intendendosi  sostituito  il  riferimento
all'ufficio elettorale con il riferimento all'ufficio centrale per la
circoscrizione Estero.
3.  L'ufficio elettorale costituito presso ciascun seggio e' composto
dal  presidente  e da quattro scrutatori, di cui uno assume, a scelta
del  presidente,  le  funzioni  di  vicepresidente  e  uno  quelle di
segretario.
 
          Nota all'art. 13, comma 2:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del decreto-legge
          24 giugno  1994,  n.  408,  convertito,  con modificazioni,
          dalla legge 3 agosto 1994, n. 483:
              "Art.  6  (Operazioni  di  scrutinio). - 1. Presso ogni
          ufficio elettorale circoscrizionale e' costituito un seggio
          elettorale  per ogni duemila elettori residenti all'estero,
          con  il  compito di provvedere alle operazioni di spoglio e
          di  scrutinio  dei  voti  inviati  dagli uffici consolari a
          norma dell'art. 5.
              2.  L'assegnazione  dei  plichi alle singole sezioni e'
          fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.
              3.     Il     presidente     dell'ufficio    elettorale
          circoscrizionale,  entro il quindicesimo giorno antecedente
          quello    della    votazione,    provvede   a   richiedere,
          rispettivamente,  al  presidente della Corte d'appello e al
          sindaco  del comune, ove ha sede la Corte d'appello stessa,
          la  nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori
          per ogni seggio.
              4.  Per  il  segretario  del  seggio  si  applicano  le
          disposizioni   vigenti  per  l'elezione  della  Camera  dei
          deputati.
              5.  Al  presidente  ed ai componenti dei seggi previsti
          dal  presente  articolo  spetta  un  onorario  fisso  pari,
          rispettivamente,  a  quello del presidente e dei componenti
          dei  seggi  istituiti  a  norma  dell'articolo 34 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il
          termine  di  cui  al  comma  3,  il presidente dell'ufficio
          elettorale  circoscrizionale,  ai  fini  della dotazione di
          materiale  e  stampati occorrenti comunica al comune ove ha
          sede  l'ufficio  stesso il numero delle sezioni speciali da
          istituire.
              6.  Alle  ore  21 del giorno fissato per la votazione i
          presidenti  degli uffici elettorali di sezione, istituiti a
          norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono
          da  parte  del  comune  ove  ha  sede  l'ufficio elettorale
          circoscrizionale  il  plico  sigillato  contenente il bollo
          della  sezione  e  le designazioni dei rappresentanti delle
          liste  dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del
          sindaco  del  comune  medesimo  i  verbali  di nomina degli
          scrutatori.
              7.  Inoltre,  a  ciascun presidente dei seggi di cui al
          comma    1,    il    presidente   dell'ufficio   elettorale
          circoscrizionale   provvede   a  far  consegnare  il  plico
          sigillato  contenente  le  schede  pervenute  dagli  uffici
          consolari  con  l'indicazione,  sull'involucro esterno, del
          numero delle schede contenute.
              8. Il presidente del seggio da' quindi inizio, alle ore
          22,  alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano
          l'art. 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
          nonche',  in  quanto applicabili, le norme del titolo V del
          testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
          Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di
          cui  al  primo  comma  dell'art.  75  del  testo  unico  il
          presidente  dell'ufficio  elettorale  di sezione provvede a
          trasmettere   all'ufficio  elettorale  circoscrizionale  il
          plico  di  cui  all'art.  17  della  citata legge n. 18 del
          1979".