Art. 14.
1.  Le  operazioni  di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di
lista,  avvengono  contestualmente  alle  operazioni di scrutinio dei
voti espressi nel territorio nazionale.
2.  Insieme  al  plico  contenente  le  buste inviate dagli elettori,
l'ufficio   centrale   per   la  circoscrizione  Estero  consegna  al
presidente  del  seggio copia autentica dell'elenco di cui al comma 1
dell'articolo  5,  dei  cittadini  aventi diritto all'espressione del
voto per corrispondenza nella ripartizione assegnata.
3.  Costituito  il  seggio  elettorale,  il  presidente  procede alle
operazioni  di  apertura dei plichi e delle buste assegnati al seggio
dall'ufficio    centrale    per    la    circoscrizione   Estero   e,
successivamente,  alle  operazioni  di  scrutinio.  A  tale  fine  il
presidente, coadiuvato dal vicepresidente e dal segretario:
a)  accerta  che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero
delle  buste indicate nella lista compilata e consegnata insieme alle
buste medesime dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero;
b)  accerta contestualmente che le buste ricevute provengano soltanto
da un'unica ripartizione elettorale estera;
c)  procede  successivamente  all'apertura  di  ciascuna  delle buste
esterne compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1)  accerta  che  la  busta  contenga  il  tagliando  del certificato
elettorale  di  un  solo elettore e la seconda busta nella quale deve
essere  contenuta  la  scheda o, in caso di votazione contestuale per
l'elezione  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
le schede con l'espressione del voto;
2)  accerta  che  il  tagliando  incluso  nella  busta  appartenga ad
elettore incluso nell'elenco di cui al comma 2;
3)  accerta  che  la  busta  contenente  la  scheda  o  le schede con
l'espressione del voto sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di
riconoscimento e la inserisce nell'apposita urna sigillata;
4)  annulla,  senza  procedere  allo  scrutinio  del  voto, le schede
incluse   in  una  busta  che  contiene  piu'  di  un  tagliando  del
certificato elettorale, o un tagliando di elettore che ha votato piu'
di  una  volta,  o  di  elettore  non  appartenente alla ripartizione
elettorale  assegnata,  o  infine  contenute  in  una  busta  aperta,
lacerata  o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso separa dal
relativo  tagliando  di  certificato  elettorale  la busta recante la
scheda  annullata  in  modo tale che non sia possibile procedere alla
identificazione del voto;
d)   completata   l'apertura  delle  buste  esterne  e  l'inserimento
nell'urna  sigillata  di tutte le buste interne recanti la scheda con
l'espressione  del  voto,  procede alle operazioni di spoglio. A tale
fine:
1)  il  vicepresidente  del  seggio  estrae successivamente dall'urna
ciascuna  delle buste contenenti la scheda che reca l'espressione del
voto;  aperta  la  busta  imprime il bollo della sezione sul retro di
ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
2)  il  presidente,  ricevuta  la scheda, appone la propria firma sul
retro di ciascuna di esse ed enuncia ad alta voce la votazione per la
quale  tale  voto e' espresso e, in caso di votazione contestuale per
l'elezione  della  Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
enuncia  la  votazione per la quale il voto e' espresso e consegna la
scheda al segretario;
3)  il  segretario enuncia ad alta voce i voti espressi e prende nota
dei  voti  di  ciascuna  lista e di ciascun candidato; pone quindi le
schede scrutinate entro scatole separate per ciascuna votazione.
4.  Tutte  le  operazioni di cui al comma 3 sono compiute nell'ordine
indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse e' fatta
menzione nel verbale.
5.  Alle  operazioni di scrutinio, spoglio e vidimazione delle schede
si  applicano  le  disposizioni recate dagli articoli 45, 67 e 68 del
testo  unico  delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei  deputati,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo  1957,  n.  361,  e  successive  modificazioni,  in  quanto non
diversamente disposto dal presente articolo.
 
          Nota all'art. 14, comma 5:
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 45, 67 a 68 del
          testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della
          Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica    30 marzo   1957,   n.   361,   e   successive
          modificazioni:
              "Art.  45 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 34,
          e  legge  16  maggio  1956,  n. 493, articoli 22, comma 3o,
          lettera  a)  e  28,  comma  1o).  -  1. Appena accertata la
          costituzione  dell'ufficio,  il presidente, dopo aver preso
          nota   sulla   lista   sezionale  degli  elettori  compresi
          nell'elenco  di  cui  all'art.  30, n. 3, estrae a sorte il
          numero  progressivo  di ogni gruppo di 100 schede, le quali
          devono  essere  autenticate  dagli scrutatori designati dal
          presidente.
              2.   Il   presidente  apre  il  pacco  delle  schede  e
          distribuisce   agli   scrutatori   un   numero   di  schede
          corrispondenti  a  quello  degli  elettori  iscritti  nella
          sezione.
              3.   Lo   scrutatore   scrive   il  numero  progressivo
          all'appendice  di  ciascuna  scheda  ed appone la sua firma
          sulla faccia posteriore della scheda stessa (1).
              3-bis.     Il    presidente,    previa    constatazione
          dell'integrita'  del sigillo che chiude il plico contenente
          il  bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale
          fa  attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo
          il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda.
              4.  Durante  le operazioni di cui al presente articolo,
          nessuno puo' allontanarsi dalla sala.
              5.  Nel  processo verbale si fa menzione della serie di
          schede firmate da ciascun scrutatore.
              6.   Il   presidente  depone  le  schede  nell'apposita
          cassetta   e,   sotto  la  sua  personale  responsabilita',
          provvede  alla  custodia delle schede rimaste nel pacco, di
          cui al n. 7 dell'art. 30.
              7.  Le  operazioni  di  cui  ai  commi  precedenti sono
          compiute  prima  per le schede per l'elezione dei candidati
          nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
          l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.
              8. Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le
          ulteriori  operazioni  alle  ore  sei  e  trenta del giorno
          seguente,  affidando la custodia delle urne, della cassetta
          contenente  le  schede  numerate  e firmate e dei documenti
          alla Forza pubblica".
              "Art.  67 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 47,
          legge  6 febbraio  1948,  n. 29, art. 26, comma 8o, e legge
          16 maggio  1956,  n. 493, art. 28, ultimo comma). - 1. Dopo
          che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64,
          il  presidente,  sgombrato  il  tavolo  dalle carte e dagli
          oggetti non necessari per lo scrutinio:
                1) dichiara chiusa la votazione;
              (1)  L'appendice  delle  schede  di  votazione e' stata
          abolita dall'art. 5, legge 23 aprile 1976, n. 136.
                2)  accerta  il  numero  dei votanti risultanti dalla
          lista  elettorale  autenticata dalla Commissione elettorale
          circondariale,  dalle  liste  di cui agli articoli 49, 50 e
          53,  dalla  lista  di  cui  all'art. 52 e dai tagliandi dei
          certificati  elettorali.  Le liste devono essere firmate in
          ciascun foglio da due scrutatori, nonche' dal presidente, e
          devono  essere  chiuse  in un plico sigillato con lo stesso
          bollo dell'Ufficio.
              Sul  plico  appongono  la firma il presidente ed almeno
          due  scrutatori, nonche' i rappresentanti dei candidati nei
          collegi  uninominali  e  delle  liste  dei candidati che lo
          vogliano, ed il plico stesso e' immediatamente consegnato o
          trasmesso  al  pretore del mandamento, il quale ne rilascia
          ricevuta;
                3)  estrae e conta le schede rimaste nelle rispettive
          cassette   e  riscontra  se,  calcolati  come  votanti  gli
          elettori  che,  dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano
          restituita  o  ne  abbiano consegnata una senza appendice o
          senza  il  numero  o  il bollo o la firma dello scrutatore,
          corrispondano  al  numero  degli  elettori iscritti che non
          hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste nel pacco
          consegnato  al  presidente  dal sindaco, ed i tagliandi dei
          certificati   elettorali   vengono,  con  le  stesse  norme
          indicate  nel  n.  2, consegnati o trasmessi al pretore del
          mandamento (2).
              2. Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine
          indicato.  Di  esse e del loro risultato si fa menzione nel
          processo verbale".
              "Art.  68  -  1. Compiute le operazioni di cui all'art.
          67,  il  presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno
          scrutatore     designato    mediante    sorteggio    estrae
          successivamente  ciascuna  scheda  dall'urna  contenente le
          schede   per   l'elezione   del   candidato   nel  collegio
          uninominale  e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
          alta  voce  il cognome e il nome del candidato nel collegio
          al  quale  e'  stato  attribuito  il  voto. Passa quindi la
          scheda  ad  altro  scrutatore  il  quale,  insieme  con  il
          segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato (3).
              2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi.
          Un  terzo  scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati
          spogliati,  nella cassetta o scatola dalla quale sono state
          tolte  le  schede  non  utilizzate.  Quando  la  scheda non
          contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
          stessa viene subito impresso il timbro della sezione (3).
              3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per
          l'elezione   dei  candidati  nei  collegi  uninominali,  il
          presidente  procede alle operazioni di spoglio delle schede
          per  l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno
          scrutatore     designato    mediante    sorteggio    estrae
          successivamente  ciascuna  scheda  dall'urna  contenente le
          schede    per   l'attribuzione   dei   seggi   in   ragione
          proporzionale  e la consegna al presidente. Questi denuncia
          ad  alta  voce  il  contrassegno della lista a cui e' stato
          attribuito  il  voto.  Passa  quindi  la  scheda  ad  altro
          scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota
          dei voti di ciascuna lista.
              3-bis.  Il  segretario  proclama ad alta voce i voti di
          lista.  Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono
          stati  spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono
          state  tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non
          contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda
          stessa viene subito impresso il timbro della sezione.
              4.  E'  vietato estrarre dall'urna una scheda se quella
          precedentemente estratta non sia stata posta nella cassetta
          a scatola, dopo spogliato il voto.
              5. (Comma abrogato dall'art. 3 D.Lgs. 20 dicembre 1993,
          n. 534).
              6.  Le  schede  possono  essere  toccate  soltanto  dai
          componenti del seggio.
              7.  Il  numero  totale  delle  schede  scrutinate  deve
          corrispondere al numero degli elettori che hanno votato. Il
          presidente accerta personalmente la corrispondenza numerica
          delle  cifre  segnate  nelle  varie colonne del verbale col
          numero   degli  iscritti,  dei  votanti,  dei  voti  validi
          assegnati,  delle schede nulle, delle schede bianche, delle
          schede contenenti voti nulli e delle schede contenenti voti
          contestati,  verificando  la  congruita' dei dati e dandone
          pubblica  lettura  ed espressa attestazione nei verbali. La
          disposizione  si  applica  sia  con riferimento alle schede
          scrutinate   per  l'elezione  del  candidato  nel  collegio
          uninominale  sia alle schede scrutinate per la scelta della
          lista  ai  fini  dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
          proporzionale.
              (2)  L'art. 5, legge 23 aprile 1976, n. 136, ha abolito
          l'appendice nella scheda di votazione.
              (3) Abrogato dall'art. 3, legge 4 agosto 1993, n. 277.
              9.  Tutte  queste  operazioni  devono  essere  compiute
          nell'ordine  indicato;  del  compimento  e del risultato di
          ciascuna di essere deve farsi menzione nel verbale".