Art. 15. 
1. Concluse le operazioni di scrutinio,  l'ufficio  centrale  per  la
circoscrizione  Estero  per  ciascuna  delle  ripartizioni   di   cui
all'articolo 6: 
a)  determina  la  cifra  elettorale  di  ciascuna  lista.  La  cifra
elettorale della lista e' data dalla somma dei voti di  lista  validi
ottenuti nell'ambito della ripartizione; 
b) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato. La
cifra  elettorale  individuale  e'  data  dalla  somma  dei  voti  di
preferenza riportati dal candidato nella ripartizione; 
c) procede all'assegnazione dei  seggi  tra  le  liste  di  cui  alla
lettera a). A tale fine divide la somma  delle  cifre  elettorali  di
tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero dei  seggi
da assegnare in tale ambito; nell'effettuare tale divisione, trascura
la  eventuale  parte  frazionaria   del   quoziente.   Il   risultato
costituisce  il  quoziente  elettorale  della  ripartizione.  Divide,
quindi, la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente.  La
parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di
seggi  da  assegnare  a  ciascuna  lista.  I  seggi   che   rimangono
eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste  per  le
quali le divisioni abbiano dato  i  maggiori  resti  e,  in  caso  di
parita' di resti, alla lista con la piu' alta cifra elettorale; 
d) proclama quindi eletti in corrispondenza dei  seggi  attribuiti  a
ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine delle
rispettive cifre elettorali.  A  parita'  di  cifra  sono  proclamati
eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.