Art. 16.
1.  Il  seggio  attribuito  ai  sensi  dell'articolo  15  che rimanga
vacante,  per  qualsiasi  causa,  anche  sopravvenuta,  e' attribuito
nell'ambito  della medesima ripartizione al candidato che nella lista
segue  immediatamente  l'ultimo  degli eletti nella graduatoria delle
cifre  elettorali  individuali  o,  in assenza di questi, nell'ordine
della lista.