Art. 17.
1.  Lo  svolgimento della campagna elettorale e' regolato da apposite
forme   di   collaborazione  che  lo  Stato  italiano  conclude,  ove
possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di
cittadinanza italiana.
2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi
vigenti   nel   territorio   italiano   sulla  base  delle  forme  di
collaborazione di cui al comma 1.
3.  Le  rappresentanze  diplomatiche  e  consolari  italiane adottano
iniziative atte a promuovere la piu' ampia comunicazione politica sui
giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e
sugli  altri  mezzi  di  informazione  in  lingua italiana o comunque
rivolti   alle  comunita'  italiane  all'estero,  in  conformita'  ai
principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla
parita'  di  accesso e di trattamento e sull'imparzialita' rispetto a
tutti i soggetti politici.