Art. 17. 1. Lo svolgimento della campagna elettorale e' regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana. 2. I partiti, i gruppi politici e i candidati si attengono alle leggi vigenti nel territorio italiano sulla base delle forme di collaborazione di cui al comma 1. 3. Le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane adottano iniziative atte a promuovere la piu' ampia comunicazione politica sui giornali quotidiani e periodici italiani editi e diffusi all'estero e sugli altri mezzi di informazione in lingua italiana o comunque rivolti alle comunita' italiane all'estero, in conformita' ai principi recati dalla normativa vigente nel territorio italiano sulla parita' di accesso e di trattamento e sull'imparzialita' rispetto a tutti i soggetti politici.