Art. 18.
1.  Chi  commette  in territorio estero taluno dei reati previsti dal
testo  unico  delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera
dei  deputati,  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo  1957, n. 361, e successive modificazioni, e' punito secondo la
legge  italiana.  Le  sanzioni  previste  all'articolo 100 del citato
testo  unico,  in  caso  di  voto  per  corrispondenza  si  intendono
raddoppiate.
2.   Chiunque,  in  occasione  delle  elezioni  delle  Camere  e  dei
referendum,  vota  sia  per  corrispondenza  che nel seggio di ultima
iscrizione  in  Italia,  ovvero vota piu' volte per corrispondenza e'
punito  con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 52 euro
a 258 euro.
 
          Nota all'art. 18, comma 1:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 100 del testo unico
          delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:
              "Art.  100  (Testo  unico  5 febbraio 1948, n. 26, art.
          74).  -  1.  Chiunque,  con minacce o con atti di violenza,
          turba  il  regolare  svolgimento delle adunanze elettorali,
          impedisce  il  libero  esercizio  del  diritto di voto o in
          qualunque  modo  altera  il  risultato  della votazione, e'
          punito  con  la  reclusione  da  due a cinque anni e con la
          multa da L. 600.000 a L. 4.000.000.
              2.  Chiunque  forma  falsamente,  in  tutto o in parte,
          liste  di elettori o di candidati, schede od altri atti dal
          presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o
          altera  uno  di  tali  atti veri, o sostituisce, sopprime o
          distrugge  in  tutto  o in parte uno degli atti medesimi e'
          punito  con  la reclusione da uno a sei anni. E' punito con
          la  stessa  pena  chiunque  fa  scientemente uso degli atti
          falsiticati,  alterati  o  sostituiti,  anche  se non abbia
          concorso alla consumazione del fatto.
              3.   Se   il   fatto  e'  commesso  da  chi  appartiene
          all'Ufficio  elettorale, la pena e' della reclusione da due
          a otto anni e della multa da L. 2.000.000 a L. 4.000.000".