Art. 19. 
1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma
semplificata con  i  Governi  degli  Stati  ove  risiedono  cittadini
italiani per garantire: 
a)  che  l'esercizio  del  voto  per  corrispondenza  si  svolga   in
condizioni di eguaglianza, di liberta' e di segretezza; 
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per
i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani
in  conseguenza  della  loro  partecipazione  a  tutte  le  attivita'
previste dalla presente legge. 
2.  Il  Ministro  degli  affari  esteri  informa  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri e il Ministro  dell'interno  delle  intese  in
forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la
controparte, all'atto della firma. 
3. Le disposizioni della  presente  legge  riguardanti  il  voto  per
corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli
Stati con i cui Governi non sia possibile  concludere  le  intese  in
forma semplificata di cui  al  comma  1.  Ad  essi  si  applicano  le
disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia. 
4. Le disposizioni relative  all'esercizio  del  voto  in  Italia  si
applicano anche  agli  elettori  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
residenti  in  Stati  la  cui  situazione  politica  o  sociale   non
garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del  diritto  di  voto
secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b)  del  comma  1  del
presente articolo. A tale  fine,  il  Ministro  degli  affari  esteri
informa il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  ed  il  Ministro
dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di  tali  situazioni
affinche' siano adottate le misure  che  consentano  l'esercizio  del
diritto di voto in Italia.