Art. 2.
1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari provvedono ad informare
periodicamente  gli  elettori  di  cui all'articolo 1, comma 1, delle
norme  contenute nella presente legge, con riferimento alle modalita'
di  voto per corrispondenza e all'esercizio del diritto di opzione di
cui all'articolo 1, comma 3, utilizzando a tale fine tutti gli idonei
strumenti  di  informazione,  sia in lingua italiana che nella lingua
degli Stati di residenza.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge
le rappresentanze diplomatiche e consolari inviano a ciascun elettore
un  plico  contenente un apposito modulo per l'aggiornamento dei dati
anagrafici  e  di  residenza all'estero che lo riguardano e una busta
affrancata  con  l'indirizzo  dell'ufficio  consolare competente. Gli
elettori  rispediscono  la  busta  contenente  il  modulo  con i dati
aggiornati entro trenta giorni dalla data di ricezione.