Art. 20. 
1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117
del testo unico delle leggi  recanti  norme  per  la  elezione  della
Camera  dei  deputati,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 30 marzo 1957,  n.  361,  e  successive  modificazioni,  e
dall'articolo 26 del  testo  unico  delle  leggi  recanti  norme  per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, nonche', limitatamente alle elezioni  della
Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica,  quelle  previste
dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241. 
2.  Gli  elettori  residenti  negli  Stati  in  cui   non   vi   sono
rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia
stato possibile concludere le intese in  forma  semplificata  di  cui
all'articolo 19, comma 1, nonche' negli Stati che  si  trovino  nelle
situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso
del 75 per cento del costo del biglietto  di  viaggio.  A  tale  fine
l'elettore deve presentare  apposita  istanza  all'ufficio  consolare
della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello
Stato  di  residenza,  all'ufficio  consolare  di  uno  degli   Stati
limitrofi, corredata del certificato elettorale e  del  biglietto  di
viaggio. 
 
          Nota all'art. 20, comma 1:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 117 del testo unico
          delle  leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
          deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni:
              "Art.  117  (Legge  16 maggio 1956, n. 493, art. 47). -
          Gli  emigrati  per motivi di lavoro, che rimpatriano per le
          elezioni,  hanno  diritto al trasporto ferroviario gratuito
          dalla  stazione  di  confine  al  comune  in  cui  votano e
          viceversa".
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 26 del testo unico
          delle  leggi recanti norme per la elezione del Senato della
          Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993,
          n. 533:
              "1.  Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano
          per  le  elezioni,  hanno  diritto al trasporto ferroviario
          gratuito  dalla stazione di confine al comune in cui votano
          e viceversa".
              - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 maggio
          1969,  n.  241  (Agevolazioni  di  viaggio  per le elezioni
          politiche, regionali, provinciali e comunali):
              "1.  Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello
          Stato   previste   dagli  articoli  116  e  117  del  sopra
          richiamato  testo  unico  delle  leggi per l'elezione della
          Camera  dei  deputati  sono estese anche ai viaggi via mare
          effettuati   dagli   elettori  partecipanti  alle  elezioni
          politiche,  regionali,  provinciali  e comunali con i mezzi
          delle societa' di navigazione concessionarie dei servizi da
          e per tutte le isole del territorio nazionale.
              2.   I   noli  introitati  in  meno  dal  vettore  sono
          rimborsati  dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli
          stanziamenti  del relativo stato di previsione per le spese
          elettorali".