Art. 20. 1. Sono abolite le agevolazioni di viaggio previste dall'articolo 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, e dall'articolo 26 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonche', limitatamente alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quelle previste dall'articolo 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241. 2. Gli elettori residenti negli Stati in cui non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane ovvero con i cui Governi non sia stato possibile concludere le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, nonche' negli Stati che si trovino nelle situazioni di cui all'articolo 19, comma 4, hanno diritto al rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio. A tale fine l'elettore deve presentare apposita istanza all'ufficio consolare della circoscrizione di residenza o, in assenza di tale ufficio nello Stato di residenza, all'ufficio consolare di uno degli Stati limitrofi, corredata del certificato elettorale e del biglietto di viaggio.
Nota all'art. 20, comma 1: - Si riporta il testo dell'art. 117 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni: "Art. 117 (Legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 47). - Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa". - Si riporta il testo dell'art. 26 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533: "1. Gli emigrati per motivi di lavoro, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al comune in cui votano e viceversa". - Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 26 maggio 1969, n. 241 (Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali): "1. Le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono estese anche ai viaggi via mare effettuati dagli elettori partecipanti alle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali con i mezzi delle societa' di navigazione concessionarie dei servizi da e per tutte le isole del territorio nazionale. 2. I noli introitati in meno dal vettore sono rimborsati dal Ministero dell'interno e fanno carico sugli stanziamenti del relativo stato di previsione per le spese elettorali".